Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione del 22 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori
(GU L 416/80 del 23.11.2021)
Entrata in vigore: 13.12.2022
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a) i tipi di stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 174 del regolamento (UE) 2016/429;
b) i tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che comportano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti e che gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi di conservazione della documentazione di cui agli articoli 186 e 188 del regolamento (UE) 2016/429.
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