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Piano nazionale per la ricerca dei residui (PNR)

ID 15204 | | Visite: 9329 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/15204

Piano nazionale per la ricerca dei residui  PNR

Piano nazionale per la ricerca dei residui (PNR) / Residui sostanze chimiche negli alimenti di origine animale

ID 15204 | Update 02.01.2024

Relazioni allegate:
Piano nazionale residui anno 2022
Piano nazionale residui anno 2021

Piano nazionale residui anno 2020
Piano nazionale residui anno 2019
Piano nazionale residui anno 2018
Piano nazionale residui anno 2017
Piano nazionale residui anno 2016
Piano nazionale residui anno 2015
Piano nazionale residui anno 2014
Piano nazionale residui anno 2013
Piano nazionale residui anno 2012
Piano nazionale residui anno 2011
Piano nazionale residui anno 2010
Piano nazionale residui anno 2009

Dal 1988, il Ministero della salute predispone annualmente il Piano nazionale per la ricerca dei residui (PNR), un programma di sorveglianza e di monitoraggio della presenza, negli alimenti di origine animale, di residui di sostanze chimiche che potrebbero essere dannose per la salute pubblica.

Il PNR viene attuato ai sensi del D.Lgs 158/2006, che recepisce la Direttiva 2003/74/CE, precedenti Direttiva 96/22/CE e Direttiva 6/23/CE (la Direttiva 96/23/CE è stata abrogata dal Regolamento (UE) 2017/625), concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Le sostanze da ricercare rientrano in due categorie, secondo la classificazione riportata nell'Allegato I della Direttiva 96/23/CE:

Categoria A

- sostanze ad effetto anabolizzante
- sostanze non autorizzate per il trattamento degli animali da reddito.

A questa categoria appartengono, quindi, sostanze che vengono utilizzate in maniera fraudolenta, come per gli effetti anabolizzanti che inducono un incremento ponderale dell'animale trattato

Categoria B

- medicinali veterinari, cioè i farmaci autorizzati per il trattamento degli animali da reddito, per i quali l'Unione Europea definisce un "limite massimo di residuo" che non può essere superato nei prodotti destinati al consumo;
- contaminanti ambientali, come i metalli pesanti, i composti organoclorurati ecc.

Il PNR viene effettuato mediante l'analisi di campioni prelevati in fase di produzione primaria degli alimenti di origine animale ed interessa i diversi settori produttivi: bovino, suino, ovi-caprino, equino, avicolo, cunicolo, dell'acquacoltura, della selvaggina, del latte, delle uova e del miele. I campionamenti vengono effettuati sia negli allevamenti che negli stabilimenti di prima trasformazione, come ad esempio i macelli o i centri di raccolta del latte.

Sulla base dei risultati analitici, in caso di riscontro di residui di sostanze, il cui impiego è vietato o quando il tenore di residui di sostanze autorizzate o di contaminanti ambientali sia superiore ai limiti stabiliti, vengono attivati adeguati interventi a tutela della salute pubblica e, eventualmente, di tipo repressivo.

Consulta le Linee guida residui, contenenti protocolli operativi standard, necessari per uniformare le procedure attuative del PNR per la ricerca dei residui sul territorio nazionale.

Chi attua il Piano nazionale residui

La predisposizione e l'attuazione del PNR è frutto della collaborazione di varie Istituzioni con diversi e specifici ruoli e competenze. Possiamo distinguere due livelli:§

- centrale, rappresentato dal Ministero della Salute e dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui
- territoriale, costituito dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, dalle ASL e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

La Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute è responsabile del coordinamento di tutte le attività relative alla predisposizione e all'attuazione del PNR e ne rappresenta l'Autorità amministrativa competente nei confronti della Comunità Europea.

Il ruolo di coordinamento degli aspetti tecnico-scientifici del PNR è sostenuto dall'Istituto Superiore di Sanità, in qualità di Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui. In pratica, il ministero della Salute, di concerto con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui e con le Regioni, predispone il PNR, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e sulla base di eventuali specifiche richieste comunitarie, e lo dirama alle Regioni.

Le Regioni e le Province Autonome, tramite i Servizi Veterinari, che fanno capo agli Assessorati alla Sanità (tranne che per la provincia Autonoma di Bolzano, per la quale i Servizi Veterinari afferiscono all'Assessorato all'Agricoltura), ripartiscono i campioni tra le ASL, i cui Servizi Veterinari effettuano i prelievi.

I campioni raccolti vengono poi analizzati nei laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Tutti i dati relativi ai campionamenti effettuati e ai risultati analitici ottenuti, vengono trasmessi dagli Assessorati regionali al ministero, che li assembla per inoltrarli annualmente alla Commissione Europea assieme alla programmazione per il nuovo anno.

I dati sulle attività

Ogni anno viene elaborata una relazione finale che raccoglie tutti i dati di attività, suddivisi in base ai diversi settori produttivi e alle categorie di sostanze ricercate.

Il Piano Nazionale per la ricerca di Residui (di seguito PNR) è un piano di sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale
che mira a:
- svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate;
- svelare i casi di somministrazione abusiva o impropria di sostanze autorizzate;
- verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari, di antiparassitari nonché di agenti contaminanti per l’ambiente con i limiti massimi di residui o i tenori massimi fissatidalle normative comunitarie e nazionali.

Il PNR si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE e loro successive modifiche e delle decisioni 97/747/CE e 98/179/CE, per quanto riguarda i livelli e le frequenze di campionamento e le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni, nonché dell’articolo 150 del regolamento (UE) n. 625/2017, recante le misure transitorie concernenti l’abrogazione della direttiva 96/23/CE.

Nel PNR sono definite le specie e le categorie animali da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento, secondo il dettato della normativa in vigore e le indicazioni della Commissione europea.

Il Piano è elaborato annualmente dal Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (di seguito Ministero) che si avvale della collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome, dei Laboratori Nazionali di Riferimento e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

In base alle norme comunitarie, il Ministero deve trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, il Piano aggiornato per l'anno in corso. Secondo le nuove procedure adottate in ambito comunitario, il termine per la trasmissione ad EFSA dei risultati del Piano dell’anno precedente e delle informazioni sulle misure adottate nei casi di non conformità, con il nuovo formato SSD2, è previsto al 30 giugno di ogni anno.
...
segue in allegato

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