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Regolamento delegato (UE) 2021/642

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Regolamento delegato UE 2021 642

Regolamento delegato (UE) 2021/642

della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici 

GU L 133 del 20.4.2021

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

______

Articolo 1

L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
...

ALLEGATO

L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal seguente:
«2.1. Informazioni da fornire
2.1.1.
Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti:
a) il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;
b) il nome del prodotto;
c) il nome o il codice numerico dell’autorità o dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore;
d) se del caso, l’identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5.

2.1.2.
Gli operatori garantiscono che i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti:
a) le informazioni di cui al punto 2.1.1;
b) se del caso, per peso di sostanza secca:
i) la percentuale totale di materie prime biologiche per mangimi;
ii) la percentuale totale di materie prime in conversione per mangimi;
iii) la percentuale totale di materie prime che non rientrano nei punti i) e ii);
iv) la percentuale totale di mangimi di origine agricola;
c) se del caso, i nomi delle materie prime biologiche per mangimi;
d) se del caso, i nomi delle materie prime in conversione per mangimi;
e) per i mangimi composti che non possono essere etichettati conformemente all’articolo 30, paragrafo 6, l’indicazione che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica a norma del presente regolamento.

2.1.3.
Fatta salva la direttiva 66/401/CEE, gli operatori assicurano che sull’etichetta dell’imballaggio di una miscela di sementi di piante foraggere contenente sementi biologiche e in conversione o non biologiche di determinate specie di piante diverse per le quali sia stata rilasciata un’autorizzazione in base alle condizioni pertinenti di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del presente regolamento siano fornite informazioni sui componenti esatti della miscela, indicati in percentuale di peso per ciascuna specie e, se del caso, varietà che la compongono.
In aggiunta ai requisiti pertinenti di cui all’allegato IV della direttiva 66/401/CEE, tali informazioni comprendono, oltre alle indicazioni richieste al primo comma del presente punto, anche l’elenco delle specie etichettate come biologiche o in conversione che compongono la miscela. La percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione presenti nella miscela è almeno pari al 70 %.
Nel caso in cui la miscela contenga sementi non biologiche, l’etichetta riporta anche la seguente dicitura: «L’uso della miscela è consentito esclusivamente nell’ambito dell’autorizzazione e nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che ne ha autorizzato l’uso conformemente all’allegato II, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.»

Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.

...

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