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Regolamento delegato (UE) 2020/2146

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Regolamento delegato UE 2020 2146

Regolamento delegato (UE) 2020/2146

Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica.

C/2020/2990

GU L 428/5 del 18.12.2020

Entrata in vigore: 07.1.2021

Applicazione: a decorrere dal 1° gennaio 2022

______

Articolo 1 Riconoscimento delle circostanze calamitose

1. Ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, affinché una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da un’eventuale situazione comparabile, tale situazione è riconosciuta quale circostanza calamitosa con decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica.
2. A seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata ai sensi del paragrafo 1 si riferisce alla zona o all’operatore interessati.

Articolo 2 Condizioni per la concessione delle deroghe

1. A seguito della decisione formale di cui all’articolo 1, le autorità competenti possono, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all’articolo 3 e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni si applichino:
a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
b) a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e
c) a tutti gli operatori biologici interessati nella zona colpita o soltanto al singolo operatore interessato, a seconda dei casi.
2. L’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che l’operatore o gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe.

Articolo 3 Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848

1. In deroga all’allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848, per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, può essere utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico qualora non sia possibile l’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, a condizione che le disposizioni della parte I, punto 1.8.5.3 e, se del caso, i requisiti di cui alla parte I, punto 1.7, dello stesso allegato siano rispettati.
2. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2.
Il primo comma si applica mutatis mutandis alla produzione di api e di altri insetti.
3. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione.
4. In deroga all’allegato II, parte II, punti 1.4.2.1, 1.6.3 e 1.6.4, del regolamento (UE) 2018/848, qualora sia colpita l’unità di produzione degli animali, il pascolo su terreni biologici, la densità di allevamento negli edifici e le superfici minime degli spazi al chiuso e all’aperto, quali stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, possono essere adattati.
5. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.1.1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, la percentuale di sostanza secca costituita da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati nella razione giornaliera può essere ridotta, a condizione che sia soddisfatto il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei vari stadi di sviluppo.
6. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata per ragioni diverse dalle condizioni climatiche, le colonie di api possono essere alimentate con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici.
7. In deroga all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata, la colonia di api può essere spostata in zone che non rispettano le disposizioni relative all’ubicazione degli apiari.
8. In deroga all’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, lo stock di acquacoltura può essere rinnovato o ricostituito con animali di acquacoltura non biologici in caso di elevata mortalità degli animali di acquacoltura e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che gli ultimi due terzi della durata del ciclo di produzione siano gestiti in regime di produzione biologica.
9. In deroga all’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e che stabilisce, in particolare, le condizioni per l’uso di prodotti e sostanze autorizzati nella produzione biologica, l’anidride solforosa può essere utilizzata per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, fino al tenore massimo di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934, qualora le condizioni sanitarie delle uve biologiche obblighino il produttore a utilizzare più anidride solforosa rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile.

Articolo 4 Monitoraggio e notifica

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi del presente regolamento attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.
2. Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi alle deroghe concesse nonché i documenti giustificativi relativi all’uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.
3. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.

Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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