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Intelligenza Artificiale e sicurezza macchine: Nuovo Art. 437-bis CP / Note

Intelligenza Artificiale e sicurezza macchine: Nuovo Art. 437-bis CP / Note

Intelligenza Artificiale e sicurezza macchine: Nuovo Art. 437-bis CP / Note Rev. 0.0 2026

ID 27123 | 18 Settembre 2026 / Note complete in allegato

Pubblicato nella GU n. 214 del 15.09.2026 il Decreto Legislativo 9 settembre 2026 n. 160 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia e di responsabilita' civile e penale ed in vigore dal 30 Settembre 2026.

Il Decreto Legislativo 9 settembre 2026 n. 160 ha introdotto l’articolo 437-bis al Codice Penale.

Con l'introduzione dell'art. 437-bis Codice Penale, il diritto penale del lavoro e della sicurezza industriale compiono un fondamentale passo in avanti, adeguando gli strumenti di tutela tradizionali alle sfide dell'automazione avanzata e della transizione digitale.

L'affermarsi dell'AI nella sicurezza industriale ha reso necessario superare i confini del classico art. 437 Codice Penale, limitato alla protezione dei dispositivi fisici. Con l'art. 437-bis Codice Penale., il legislatore ha colmato questo vuoto, estendendo le garanzie di sicurezza ed i profili di responsabilità alla dimensione algoritmica e al software.

La nuova norma persegue chiunque ometta di adottare o manometta i presidi di sicurezza basati su sistemi di Intelligenza Artificiale, in particolare se qualificati ad alto rischio o integrati come componenti di sicurezza sui macchinari, quando da tale condotta derivi un concreto pericolo per la vita o l'incolumità dei lavoratori.

Decreto Legislativo 9 settembre 2026 n. 160

Art. 12. Modifiche al Codice Penale

1. Al Codice Penale, dopo l’articolo 437 è inserito il seguente:

Art. 437-bis (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi).

Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale.

Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.

L’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato.

La portata dell’articolo 437-bis Codice Penale si esplica su tre livelli essenziali:

1. Riconoscimento del software e dell'AI come componenti di sicurezza

In linea con il Regolamento Macchine (UE 2023/1230), i software e le architetture AI che governano barriere di protezione, sensori di presenza, robot collaborativi o sistemi di arresto di emergenza sono formalmente equiparati ai dispositivi fisici di sicurezza. Di conseguenza, condotte quali il mancato aggiornamento di algoritmi critici, la manomissione delle soglie di rilevamento o la disattivazione di moduli AI di protezione integrati nelle macchine integrano appieno la fattispecie di reato.

2. Integrazione nella Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001)

L'art. 437-bis Codice Penale entra a far parte del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. La fattispecie assume rilievo centrale qualora la manomissione o la mancata adozione delle misure di sicurezza sull'AI sia riconducibile a un vantaggio economico o organizzativo dell'impresa (ad esempio, per bypassare i blocchi automatici dei macchinari e velocizzare i cicli di produzione, oppure per evitare i costi di aggiornamento della cybersecurity e dei modelli AI). In tali scenari, l'ente rischia sanzioni pecuniarie di notevole entità e l'applicazione di misure interdittive.

3. Impatto sulla Governance aziendale e sui Modelli 231

Per le realtà industriali che impiegano macchinari o sistemi informativi dotati di intelligenza artificiale, si rende indispensabile un adeguamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231).

Diventa prioritario estendere le procedure di valutazione del rischio (DVR) e i protocolli interni alla verifica periodica dell'integrità del software, alla protezione da intrusioni cibernetiche e al tracciamento delle modifiche apportate alle componenti algoritmiche destinate alla sicurezza.
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Tabella riassuntiva Art. 437-bis Codice Penale

Tabella riassuntiva Art. 437-bis Codice Penale

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