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Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011

CPR Regolamento (UE) 305/2011
€ 30,00 + IVA    

+

Specifiche

1.0
2017
pdf
Documento Tecnico
64
IT
DTCE17

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  • Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011

    Rev. 1.0 Giugno 2017

    Il Focus, aggiornamento del precedente 2013 (di cui sotto), analizza, con FAQ e Schemi gli obblighi del Regolamento sui Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 a 4 anni dall'entrata in vigore 1° Luglio 2013.

    Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011, ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti sui concetti e l’applicazione della marcatura CE; introduce procedure semplificate, che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).

    La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative sulle caratteristiche essenziali del prodotto che vuole offrire al mercato. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e, di conseguenza, può essere immettere il prodotto sul mercato.

    Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

    Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, gli utenti potranno decidere l’acquisto del prodotto in base all'uso riportato e si assumeranno la piena responsabilità di tale decisione.

    La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti.

    Acronimi

    (TAB) Technical Assessment Body
    Organismi di valutazione tecnica, facenti parte dell’Organizzazione dei TAB (TABs).

    (ETA) 
    European Technical Assessment
    Valutazione Tecniche Europea.

    (EAD) European Assessment Document
    Documento per la Valutazione Europea che è adottato dall'Organizzazione dei TABs (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee ETAs (European Technical Assessments).

    (ATD) Appropriate Technical Documentation

    Documentazione che il fabbricante ritiene opportuno produrre, al fine di giustificare le modalità per dichiarare la prestazione del prodotto nei casi previsti dall'articolo 36 del CPR.

    (DoP) Declaration of Performance
    Dichiarazione di Prestazione

    (AVCP) Assessment and Verification of Constancy of Performance
    Le norme tecniche armonizzate o i documenti europei di valutazione EAD), contengono le attività specifiche (compiti) necessarie per gli organismi notificati, al fine di garantire la valutazione e verifica della costanza della prestazione

    Indice

    1. Prodotto da costruzione da immettere sul mercato dopo il 30/06/2013 
    2. Prodotto da costruzione gia’ immesso sul mercato prima del 01/07/2013 
    3. Obblighi dei distributori 
    4. Immissione sul mercato 
    5. Obbligo rinnovo rapporti di prova, valutazioni, ecc. 
    6. Benestare Tecnico Europeo (ETA - European Technical Approval) 
    7. Prodotto da costruzione non coperto da norma armonizzata e costruito dopo il 01.07.2013 
    8. Documentazione tecnica appropriata 
    9. Clausole di norma armonizzata contrastanti con il cpr 
    10. Contact point for construction 
    11. Gli Organismi Notificati: sorveglianza e controllo 
    12. Dichiarazione di Prestazione (DoP) in formato elettronico 
    13. Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura ce 
    14. Manuale di installazione/istruzioni 
    I. Blibliografia

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  • Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011

    Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    SINTESI

    Il presente regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Definisce anche criteri di valutazione delle prestazioni per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della marcatura CE.

    Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE

    Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:

    - il riferimento del prodotto;
    - i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
    - l'uso o gli usi previsti del prodotto;
    - la prestazione dichiarata.

    Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.

    Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in conformità con il regolamento (CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti d'interesse.

    Obblighi degli operatori economici

    Agli operatori economici vengono imposti determinati obblighi:

    Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.

    Obblighi degli importatori: verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.

    Obblighi dei distributori: devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.

    Specifiche tecniche armonizzate

    Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).

    Organismi di valutazione tecnica (TAB)

    Gli Stati membri designano uno o più TAB sul loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.

    I TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale sono stati designati.

    Autorità notificanti e organismi notificati

    Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.

    Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.

    Vigilanza del mercato

    Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.

    Il presente regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE.

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