Regolamento CLP Testo Consolidato 2024
Il Testo Consolidato 2024 tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:
Modifiche:
(**) Vedi atto
(**) Il testo dell'atto è inserito nell'ultima parte dall'ebook, ma non nel testo consolidato, in quanto entrato in vigore, ma ancora non applicabile, elenco degli atti in "pending":
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020 [7.0 Febbraio 2019](**)
Rettifiche:
Decreti IT:
Ed. 16.0 2024
Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 tiene conto delle modifiche di cui al:
- Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 2024/2865 del 20.11.2024).
Entrata in vigore: 10.12.2024
Applicazione: L’articolo 1, punto 3), lettera b), l’articolo 1, punti da 4) a 7), l’articolo 1, punto 12), lettera a), l’articolo 1, punti 13) e 14), l’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l’articolo 1, punti 17), 18), 22), 23), 26) e 27), l’allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l’allegato II si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.
L’articolo 1, punto 1), l’articolo 1, punto 9), l’articolo 1, punto 15), lettera c), l’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), l’allegato I, punti 2) e 3), e l’allegato IV si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
In deroga all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 35, all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, all’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 48, all’allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, e all’allegato II, parti 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 30 giugno 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti da 4) a 7), dall’articolo 1, punto 12), lettera a), dall’articolo 1, punti 13) e 14), dall’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), dall’articolo 1, punti 18) e 22), dall’articolo 1, punto 23), lettera a), e dall’articolo 1, punto 26), dall’allegato I, punti 4), 8) e 10), e dall’allegato II del presente regolamento.
In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all’allegato I, parte A, punto 1.2.1, all’allegato VIII, parte A, punto 1, all’allegato VIII, parte A, punto 2.1, all’allegato VIII, parte B, punto 2.4, primo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 1, all’allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 3.6, all’allegato VIII, parte B, punto 3.7, tabella 3, prima riga, all’allegato VIII, parte C, punto 4.1, primo capoverso, all’allegato VIII, punti 1.2 e 1.4, e all’allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti 1) e 9), dall’articolo 1, punto 15), lettera c), dall’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), del presente regolamento, e dall’allegato I, punti 2) e 3), e dall’allegato IV del presente regolamento.
Modifiche:
Articolo 1. Inserita nota (N)
Articolo 2. Inserita nota (N)
Articolo 4. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 5. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 6. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 9. Inserita nota (N)
Articolo 10. Inserita nota (N)
Articolo 13. Inserita nota (N)
Articolo 18. Inserita nota (N)
Articolo 23. Inserita nota (N)
Articolo 24. Inserita nota (N)
Articolo 25. Inserite note (N1), (N2) e (N3)
Articolo 29. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 30. Inserita nota (N)
Articolo 31. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 32. (soppresso paragrafo 6)
Articolo 34 bis. Inserita nota (N)
Articolo 34 ter. Inserita nota (N)
Articolo 35. Inserita nota (N)
Articolo 31. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 37. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 38. Inserita nota (N)
Articolo 40. Inserite note (N), (N1), (N2) e (N3)
Articolo 42. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 45. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 46. Inserita nota (N)
Articolo 48. Inserita nota (N)
Articolo 48 bis. Inserita nota (N)
Articolo 50. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 52. Inserita nota (N)
Articolo 53. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 53 bis. Inserita nota (N)
Articolo 53 quater. Inserita nota (N)
Articolo 54. Inserita nota (N)
Articolo 54 bis. Inserita nota (N)
Articolo 61. Inserita nota (N)
Allegato I parte 1. Inserite note (N) e (N1)
Allegato II parte 3. Inserita nota (N)
Allegato II parte 5. Inserita nota (N)
Allegato VI parte 2. Inserita nota (N)
Allegato VIII. Inserita nota (N)
Ed. 15.0 2024
- Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023). GU L 2024/90724 del 18.11.2024
Dettaglio Rettifiche:
Allegato I, parte 3, punto 3.11, tabella 3.11.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva. Inserita nota (N)
Allegato I, parte 4, punto 4.2, tabella 4.2.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva. Inserita nota (N)
Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, frase introduttiva. Inserita nota (N)
Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, lettera c). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2, punto 4.2.2.3.2, lettera d). Inserita nota (N)
Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, lettera e). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2, punto 4.2.2.3.2, lettera f). Inserita nota (N)
Allegato I parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.3.1.1, tabella 3.11.2, nota 1. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, frase introduttiva. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera g). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.3.1.1, tabella 4.2.2, nota 1. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.3, secondo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.3, terzo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.1, ultimo comma, prima frase. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.1, ultimo comma, prima frase. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.2, lettera a), punto i). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4 , punto 4.4.2.4.2, lettera a), punto i). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.2, lettera c), punto i). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.2, lettera c), punto i). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.1.1, ultimo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3, secondo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3, terzo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3.2, lettera a). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.4.1. Inserita nota (N)
Update 14.0
Modifica:
- Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. (GU L 176/3 dell'11.7.2023). Entrata in vigore: 31.07.2023
Dettaglio Modifiche:
- Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1 aggiunta nota X. Inserita nota (N1)
- Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12. Inserita nota (N1)
Update 13.0
Modifica:
- Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 93/7 del 31.3.2023). Entrata in vigore: 20.04.2023
Dettaglio modifiche:
- Allegato I
Aggiunto 3.11. Inserita nota (N)
Aggiunto punti 4.2. Inserita nota (N1)
Aggiunto punti 4.3. Inserita nota (N2)
Aggiunto punti 4.4. Inserita nota (N3)
- Allegato II
Parte 2, punto 2.10, primo paragrafo. Inserita nota (N)
- Allegato III
Parte 1. Inserita nota (N)
Tabella 1.2. Inserita nota (N1)
Tabella 1.3. Inserita nota (N2)
- Allegato VI
Parte 1, punto 1.1.2.1.1, Tabella 1.1. Inserita nota (N)
Update 12.1
Modifica:
Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 176/1 del 19.05.2021).
Update 12.0
Modifica:
Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 133/5 del 20.4.2021)
Update 11.0
Modifiche:
- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 379/3 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate (GU L 379/1 del 13.11.2020)
Update 10.0
Modifica:
- Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019)
Update 9.0
Modifica:
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.2.2020)
Update Ed. 8.0
Modifica:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
- Regolamento (UE) n. 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)
- Inserito ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento
Update Ed. 7.0
Modifica:
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;
Rettifica:
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);
- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) (CE) 1272/2008 adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli. Presenta anche nessi con la normativa REACH:
Regolamento (CE) 1906/2006 REACH
Il GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo ed è ora utilizzato anche come base per le norme internazionali e nazionali in materia di trasporto di merci pericolose.
I pericoli che le sostanze chimiche comportano sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza.
Nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti:
- "mixtures" (miscele) invece di "preparations" (preparati);
- "hazardous" (pericoloso) invece di "dangerous" (pericoloso);
- pittogrammi invece di simboli;
- indicazioni di pericolo invece di frasi di rischio;
- consigli di prudenza invece di istruzioni di sicurezza;
- le avvertenze (ad es. Pericolo, Attenzione) sostituiscono le indicazioni di pericolo.
Nuovi pittogrammi in un riquadro rosso sostituiscono gradualmente i tradizionali simboli di pericolo arancioni.
Classificazione
Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o miscela. Si tratta della cosiddetta autoclassificazione.
In alcuni casi, la decisione sulla classificazione di una sostanza chimica è adottata a livello di UE per garantire un'adeguata gestione dei rischi. Solitamente questo avviene per le sostanze più pericolose: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari. Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in passato in conformità alla normativa precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite in classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento CLP. I fornitori sono obbligati ad applicare le suddette classificazione ed etichettatura armonizzate.
I Punti chiave:
- Prestare attenzione alle nuove etichette e alle schede di dati di sicurezza (SDS)
- Formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le informazioni riportate sulle nuove etichette
- Verificare che l'uso della sostanza o miscela sia riportato nelle SDS e che non sia sconsigliato
- Seguire le indicazioni fornite sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza
- Verificare se la classificazione è stata modificata
- Valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi relative al luogo di lavoro, se necessario
- Per i datori di lavoro, comunicare tali modifiche ai lavoratori
- In caso di domande circa la nuova etichetta o la scheda di dati di sicurezza, rivolgersi al proprio fornitore
Etichettatura
I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando:
- una sostanza è classificata come pericolosa;
- una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose, al di sopra di una determinata soglia.
Timeline
Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e sostituirà gradualmente la classificazione e l'etichettatura della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Entrambe le direttive saranno abrogate il 1° giugno 2015.
Date chiave:
1° dicembre 2010: obbligo di riclassificazione delle sostanze
1° dicembre 2012: obbligo di etichettatura delle sostanze già presenti sul mercato in conformità al regolamento CLP
1° giugno 2015 : obbligo di classificazione delle miscele (in precedenza denominate preparati) ai sensi del regolamento CLP
1° giugno 2017 obbligo di rietichettatura e reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato
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