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Regolamento CLP Testo Consolidato 2024

CLP 2024
€ 50,00 + IVA    

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2024
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  • Regolamento CLP Testo Consolidato 2024

    Update: 20.11.2024 | Testo in formato PDF stampabile/copiabile sul nostro Store.

    Il "Regolamento CLP Testo Consolidato 2024" tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 a Novembre 2024

    Regolamento CLP testo consolidato

    Disponibile il testo consolidato del Regolamento CLP in formato PDF riservato Abbonati:

    - in Allegato alla presente pagina
    in Allegato alla pagina di presentazione dell'ebook
    - disponibile anche negli Store sottoriportati.

    Download Indice Ed. 16.0 2024

    La versione consolidata del regolamento (CE) n 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) incorpora tutte le modifiche e le rettifiche al regolamento CLP fino alla data contrassegnata nella prima pagina del regolamento.

    La classificazione e l'etichettatura armonizzate di alcune sostanze pericolose che figurano nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI sono rese disponibili anche nella 
    banca dati dell’inventario C&L dell'ECHA:
    https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
    (GU L 353/1 31.12.2008)

    Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP)
    ...
    Articolo 53 Adeguamento al progresso tecnico e scientifico 

    1. La Commissione può modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12 l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni. 

    Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 3. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4.

    2. Gli Stati membri e la Commissione, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, promuovono l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) a livello di Nazioni Unite.

    Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
    Edizione: 16.0
    Pubblicato: 20/11/2024
    Autore: Ing. Marco Maccarelli
    Editore: Certifico s.r.l. 
    Lingue: Italiano 
    ISBN: 978-8-8985-5058-6

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  • Regolamento CLP Testo Consolidato 2024

    Il Testo Consolidato 2024 tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:

    Modifiche:

    n. Regolamento descrizione GU Oggetto Data di applicazione (*) Ed. CLP consolidato
    01 Regolamento (CE) n. 790/2009 Commissione del 10 agosto 2009  L 235/1 5.9.2009 (I Adeguamento al Progresso Tecnico)  Si applica dal 1° dicembre 2010 1.0 Settembre 2016
    02 Regolamento (UE) n. 286/2011 Commissione del 10 marzo 2011  L 83/1 30.3.2011 (II Adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica:
    sostanze dal 1° dicembre 2012 
    miscele a dal 1° giugno 2015
    1.0 Settembre 2016
    03 Regolamento (UE) n. 618/2012 Commissione del 10 luglio 2012  L 179/3 11.7.2012 (III Adeguamento al Progresso Tecnico)  Si applica dal 1° dicembre 2013. 1.0 Settembre 2016
    04 Regolamento (UE) n. 487/2013 Commissione dell’8 maggio 2013  L 149/1 1.6.2013 (IV Adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica:
    sostanze dal 1° dicembre 2014 
    miscele a dal 1° giugno 2015
    1.0 Settembre 2016
    05 Regolamento (UE) n. 517/2013 Consiglio del 13 maggio 2013  L 158/1 10.6.2013 (adeguamento taluni regolamenti CLP/REACH) --- 1.0 Settembre 2016
    06 Regolamento (UE) n. 758/2013 Commissione del 7 agosto 2013  L 216/1 10.8.2013 (corrigendum to Annex VI to CLP Regulation) --- 1.0 Settembre 2016
    07 Regolamento (UE) n. 944/2013 Commissione del 2 ottobre 2013  L 261/5 3.10.2013 (V Adeguamento al Progresso Tecnico)  Si applica:
    sostanze dal 1° dicembre 2014 
    miscele a dal 1° giugno 2015
    1.0 Settembre 2016
    08 Regolamento (UE) n. 605/2014 Commissione del 5 giugno 2014  L 167/36 6.6.2014 (VI Adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica:
    sostanze dal 1° dicembre 2014 
    miscele a dal 1° giugno 2015
    1.0 Settembre 2016
    10 Regolamento (UE) n. 2015/491 Commissione del 23 marzo 2015  L 78/12 24.3.2015 (differimento Regolamento (UE) n. 605/2014) --- 1.0 Settembre 2016
    11 Regolamento (UE) n. 1297/2014 Commissione del 5 dicembre 2014  L 350/1 6.12.2014 (procedura d'urgenza detergenti per bucato) --- 1.0 Settembre 2016
    12 Regolamento (UE) n. 2015/1221 Commissione del 24 luglio 2015 L 197/10 25.7.2015 (VII Adeguamento al Progresso Tecnico)  Si applica dal 1° gennaio 2017 2.0 Marzo 2017
    13 Regolamento (UE) n. 2016/918 Commissione del 19 maggio 2016  L 156/1 14.6.2016 (VIII Adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° febbraio 2018 6.0 Febbraio 2018
    14 Regolamento (UE) n. 2016/1179 Commissione del 19 luglio 2016 L 195/12 20.7.2016 (IX adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° marzo 2018 1.0 Settembre 2016
    15 Regolamento (UE) n. 2017/542 Commissione del 22 marzo 2017  L 78/1 23.03.2017 (informazioni emergenza sanitaria All. VIII CLP) Si applica dal 1° gennaio 2020 8.0 Gennaio 2020
    16 Regolamento (UE) 2017/776 Commissione del 4 maggio 2017  L 116/1 05.05.2017 (X adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° dicembre 2018 4.0 Maggio 2017 (**)
    17 Regolamento (UE) 2018/669 Commissione del 16 aprile 2018 L 115/1 04.05.2018 (XI adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° dicembre 2019 8.0 Gennaio 2020
    18 Regolamento (UE) 2018/1480 Commissione del 4 ottobre 2018 L 251/1 05.10.2018 (XIII adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 1° dicembre 2019 8.0 Gennaio 2020 (**)
    19 Regolamento (UE) 2019/521 Commissione, del 27 marzo 2019 L86/1  28.03.2019 (XII adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica dal 17 ottobre 2020 10.0 Febbraio 2020
    20 Regolamento (UE) 2019/1243  Parlamento europeo e Consiglio del 20 giugno 2019 L 198 del 25.7.2019   26.07.2019 8.0 Gennaio 2020
    21 Regolamento delegato (UE) 2020/11  Commissione del 29 ottobre 2019 L 6/8 del 10.01.2020 (informazioni emergenza sanitaria All. VIII CLP) 01.01.2020 8.0 Gennaio 2020
    22 Regolamento delegato (UE) 2020/217 Commissione del 4 ottobre 2019 L 44/1 del 18.02.2020 (XIV adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021 9.0 Febbraio 2020
    23 Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 GU L 261 dell' 11.08.2020 (XV adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica a decorrere dal 1° marzo 2022 ---
    24 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 L 326 dell'8.10.2020 (non riguarda la versione italiana) (non riguarda la versione italiana) ---
    25 Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020  GU L 379/1 del 13.11.2020   14.11.2020 11.0 Novembre 2020
    26 Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020  GU L 379/3 del 13.11.2020 (informazioni emergenza sanitaria All. VIII CLP) 14.11.2020 11.0 Novembre 2020
    27 Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 GU L 133/5 del 20.4.2021 (XVI adeguamento al Progresso Tecnico) 10.05.2021 12.0 Aprile 2021
    28 Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell'8 marzo 2021 GU L 176/1 del 19.05.2021   19.05.2021 12.1 Maggio 2021
    29 Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 Agosto 2021 GU L 400/16 del 12.11.2021   Si applica a decorrere dal 15 Novembre 2021 ---
    30 Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021 GU L 188/27 del 28.5.2021 (XVII adeguamento al Progresso Tecnico) 17.12.2022 ---
    31 Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022 GU L 129/1 del 3.5.2022 (XVIII adeguamento al Progresso Tecnico) Si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023 (data rettificata) ---
    32 Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 GU L 93/7 del 31.3.2023 Classi di pericolo e prescrizioni sostanze e miscele interferenti endocrini Entrata in vigore: 20 aprile 2023 Ed. 13.0 Marzo 2023 
    33 Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 GU L 176/3 dell' 11.7.2023 (XIX adeguamento al Progresso Tecnico) Entrata in vigore: 31.07.2023 Ed. 14.0 Luglio 2023
    34 Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 GU L 176/6 dell' 11.7.2023 Modifica Allegato VI Entrata in vigore: 31.07.2023
    Applicazione dal 1° febbraio 2025
    --- 
    35 Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione del 19 ottobre 2023 GU L 2024/197 del 05.01.2024 Modifica Allegato VI Entrata in vigore: 25.01.2024
    Applicazione dal 1° settembre 2025
    ---
    36 Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 GU L 2024/2865 del 20.11.2024 Modifiche CLP Entrata in vigore: 10.12.2024
    Applicazione dal 1° luglio 2026 / dal 1° gennaio 2027
    Ed. 16.0 Novembre 2024

    (**) Vedi atto

    (**) Il testo dell'atto è inserito nell'ultima parte dall'ebook, ma non nel testo consolidato, in quanto entrato in vigore, ma ancora non applicabile, elenco degli atti in "pending": 

    Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020 [7.0 Febbraio 2019](**)

    Rettifiche:

    n. Rettifica GU Ed. CLP consolidato
    01 Rettifica regolamento delegato 2023/707 GU L 2024/90724 del 18.11.2024 15.0 Novembre 2024
    02 Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 GU L 16 20.1.2011 pag. 1 1.0 Settembre 2016
    03 Rettifica Regolamento (UE) n. 286/2011 GU L 138 del 26.5.2011 pag. 66 1.0 Settembre 2016
    04 Rettifica Regolamento (UE) n. 286/2011 GU L 246 del 23.9.2011  pag. 34 1.0 Settembre 2016
    05 Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 GU L 349 del 21.12.2016 pag. 59 1.0 Settembre 2016
    06 Rettifica Regolamento (UE) n. 944/2013 GU L 153 del 10.6.2016 pag. 39 2.0 Marzo 2017
    07 Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 2.0 Marzo 2017
    08 Rettifica Regolamento (UE) 2017/776 GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 6.0 Febbraio 2018
    09 Rettifica Regolamento (UE) 2016/1179 GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 7.0 Febbraio 2019

    Decreti IT:

      Atto Oggetto GU Ed. CLP consolidato
    01 Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 | Testo consolidato 2018 Disciplina sanzionatoria  REACH / CLP GU n. 266 del 15-11-2011 5.0 Novembre 2017
    02 Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 Disciplina sanzionatoria esportazione sostanze GU n. 65 del 18.03.2017 4.0 Maggio 2017

     Ed. 16.0 2024

    Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 tiene conto delle modifiche di cui al:

    Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 2024/2865 del 20.11.2024).

    Entrata in vigore: 10.12.2024

    Applicazione: L’articolo 1, punto 3), lettera b), l’articolo 1, punti da 4) a 7), l’articolo 1, punto 12), lettera a), l’articolo 1, punti 13) e 14), l’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l’articolo 1, punti 17), 18), 22), 23), 26) e 27), l’allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l’allegato II si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.
    L’articolo 1, punto 1), l’articolo 1, punto 9), l’articolo 1, punto 15), lettera c), l’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), l’allegato I, punti 2) e 3), e l’allegato IV si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
    In deroga all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 35, all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, all’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 48, all’allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, e all’allegato II, parti 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 30 giugno 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti da 4) a 7), dall’articolo 1, punto 12), lettera a), dall’articolo 1, punti 13) e 14), dall’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), dall’articolo 1, punti 18) e 22), dall’articolo 1, punto 23), lettera a), e dall’articolo 1, punto 26), dall’allegato I, punti 4), 8) e 10), e dall’allegato II del presente regolamento.
    In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all’allegato I, parte A, punto 1.2.1, all’allegato VIII, parte A, punto 1, all’allegato VIII, parte A, punto 2.1, all’allegato VIII, parte B, punto 2.4, primo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 1, all’allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 3.6, all’allegato VIII, parte B, punto 3.7, tabella 3, prima riga, all’allegato VIII, parte C, punto 4.1, primo capoverso, all’allegato VIII, punti 1.2 e 1.4, e all’allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti 1) e 9), dall’articolo 1, punto 15), lettera c), dall’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), del presente regolamento, e dall’allegato I, punti 2) e 3), e dall’allegato IV del presente regolamento.

    Modifiche:
    Articolo 1. Inserita nota (N)
    Articolo 2. Inserita nota (N)
    Articolo 4. Inserite note (N) e (N1)
    Articolo 5. Inserite note (N) e (N1)
    Articolo 6. Inserite note (N) e (N1)
    Articolo 9. Inserita nota (N)
    Articolo 10. Inserita nota (N)
    Articolo 13. Inserita nota (N)
    Articolo 18. Inserita nota (N)
    Articolo 23. Inserita nota (N)
    Articolo 24. Inserita nota (N)
    Articolo 25. Inserite note (N1), (N2) e (N3)
    Articolo 29. Inserite note (N) e (N1)
    Articolo 30. Inserita nota (N)
    Articolo 31. Inserite note (N) e (N1)
    Articolo 32. (soppresso paragrafo 6)
    Articolo 34 bis. Inserita nota (N)
    Articolo 34 ter. Inserita nota (N)
    Articolo 35. Inserita nota (N)
    Articolo 31. Inserite note (N), (N1) e (N2)
    Articolo 37. Inserite note (N), (N1) e (N2)
    Articolo 38. Inserita nota (N)
    Articolo 40. Inserite note (N), (N1), (N2) e (N3)
    Articolo 42. Inserite note (N) e (N1)
    Articolo 45. Inserite note (N), (N1) e (N2)
    Articolo 46. Inserita nota (N)
    Articolo 48. Inserita nota (N)
    Articolo 48 bis. Inserita nota (N)
    Articolo 50. Inserite note (N) e (N1)
    Articolo 52. Inserita nota (N)
    Articolo 53. Inserite note (N) e (N1)
    Articolo 53 bis. Inserita nota (N)
    Articolo 53 quater. Inserita nota (N)
    Articolo 54. Inserita nota (N)
    Articolo 54 bis. Inserita nota (N)
    Articolo 61. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 1. Inserite note (N) e (N1)
    Allegato II parte 3. Inserita nota (N)
    Allegato II parte 5. Inserita nota (N)
    Allegato VI parte 2. Inserita nota (N)
    Allegato VIII. Inserita nota (N)

    Ed. 15.0 2024

    Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023). GU L 2024/90724 del 18.11.2024

    Dettaglio Rettifiche:

    Allegato I, parte 3, punto 3.11, tabella 3.11.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva. Inserita nota (N)
    Allegato I, parte 4, punto 4.2, tabella 4.2.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, frase introduttiva. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, lettera c). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.2, punto 4.2.2.3.2, lettera d). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, lettera e). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.2, punto 4.2.2.3.2, lettera f). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.3.1.1, tabella 3.11.2, nota 1. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, frase introduttiva. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera g). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.3.1.1, tabella 4.2.2, nota 1. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.3, secondo comma. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.3, terzo comma. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.1, ultimo comma, prima frase. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.1, ultimo comma, prima frase. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.2, lettera a), punto i). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.4 , punto 4.4.2.4.2, lettera a), punto i). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.2, lettera c), punto i). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.2, lettera c), punto i). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.1.1, ultimo comma. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3, secondo comma. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3, terzo comma. Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3.2, lettera a). Inserita nota (N)
    Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.4.1. Inserita nota (N)

    Update 14.0

    Modifica:

    Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. (GU L 176/3 dell'11.7.2023). Entrata in vigore: 31.07.2023

    Dettaglio Modifiche:
    - Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1 aggiunta nota X. Inserita nota (N1)
    - Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12. Inserita nota (N1)

    Update 13.0

    Modifica:

    Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 93/7 del 31.3.2023). Entrata in vigore: 20.04.2023

    Dettaglio modifiche:
    - Allegato I
    Aggiunto 3.11. Inserita nota (N)
    Aggiunto punti 4.2. Inserita nota (N1)
    Aggiunto punti 4.3. Inserita nota (N2)
    Aggiunto punti 4.4. Inserita nota (N3)
    - Allegato II
    Parte 2, punto 2.10, primo paragrafo. Inserita nota (N)
    - Allegato III
    Parte 1. Inserita nota (N)
    Tabella 1.2. Inserita nota (N1)
    Tabella 1.3. Inserita nota (N2)
    - Allegato VI
    Parte 1, punto 1.1.2.1.1, Tabella 1.1. Inserita nota (N)

    Update 12.1

    Modifica:

    Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 176/1 del 19.05.2021).

    Update 12.0

    Modifica:

    Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 133/5 del 20.4.2021)

    Update 11.0

    Modifiche:
    Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 379/3 del 13.11.2020)
    Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate (GU L 379/1 del 13.11.2020)

    Update 10.0 

    Modifica:
    Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019)

    Update 9.0 

    Modifica:
    Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.2.2020)

    Update Ed. 8.0 

    Modifica:
    Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
    Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
    Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
    Regolamento (UE) n. 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
    Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)

    - Inserito ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

    Update Ed. 7.0 

    Modifica:
    - Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;

    Rettifica:
    - Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);

    - Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:

    Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.

    Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020

    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Il regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) (CE) 1272/2008 adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli. Presenta anche nessi con la normativa REACH:

    Regolamento (CE) 1906/2006 REACH

    Il GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo ed è ora utilizzato anche come base per le norme internazionali e nazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

    I pericoli che le sostanze chimiche comportano sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza.

    Nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti:

    • "mixtures" (miscele) invece di "preparations" (preparati);
    • "hazardous" (pericoloso) invece di "dangerous" (pericoloso);
    • pittogrammi invece di simboli;
    • indicazioni di pericolo invece di frasi di rischio;
    • consigli di prudenza invece di istruzioni di sicurezza;
    • le avvertenze (ad es. Pericolo, Attenzione) sostituiscono le indicazioni di pericolo.

    Nuovi pittogrammi in un riquadro rosso sostituiscono gradualmente i tradizionali simboli di pericolo arancioni.

    Classificazione

    Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o miscela. Si tratta della cosiddetta autoclassificazione.

    In alcuni casi, la decisione sulla classificazione di una sostanza chimica è adottata a livello di UE per garantire un'adeguata gestione dei rischi. Solitamente questo avviene per le sostanze più pericolose: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari. Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in passato in conformità alla normativa precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite in classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento CLP. I fornitori sono obbligati ad applicare le suddette classificazione ed etichettatura armonizzate.

    I Punti chiave:

    - Prestare attenzione alle nuove etichette e alle schede di dati di sicurezza (SDS)
    - Formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le informazioni riportate sulle nuove etichette
    - Verificare che l'uso della sostanza o miscela sia riportato nelle SDS e che non sia sconsigliato
    - Seguire le indicazioni fornite sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza
    - Verificare se la classificazione è stata modificata
    - Valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi relative al luogo di lavoro, se necessario
    - Per i datori di lavoro, comunicare tali modifiche ai lavoratori
    - In caso di domande circa la nuova etichetta o la scheda di dati di sicurezza, rivolgersi al proprio fornitore

    Etichettatura

    I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando:

    - una sostanza è classificata come pericolosa;
    - una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose, al di sopra di una determinata soglia.

    Timeline

    Il regolamento CLP  è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e sostituirà gradualmente la classificazione e l'etichettatura della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Entrambe le direttive saranno abrogate il 1° giugno 2015.

    Date chiave:

    1° dicembre 2010
    : obbligo di riclassificazione delle sostanze

    1° dicembre 2012: obbligo di etichettatura delle sostanze già presenti sul mercato in conformità al regolamento CLP

    1° giugno 2015 
    : obbligo di classificazione delle miscele (in precedenza denominate preparati) ai sensi del regolamento CLP

    1° giugno 2017 
    obbligo di rietichettatura e reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato

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