Sblocca cantieri | Le principali novità

Sblocca cantieri | Le principali novità in vigore dal 18.06.2019
MIT, 18.06.2019
Il decreto Sblocca Cantieri, così come modificato dalle Camere, è diventato legge con la pubblicazione sulla Gazzetta Uff...
ID 21304 | 05.02.2024 / In allegato
Per determinate tipologie di spese per interventi edilizi il nostro sistema tributario ha introdotto la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Per queste spese è stata prevista anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.
L’obiettivo di questa guida è quello di illustrare il funzionamento di questa procedura. Nella home page della stessa “Piattaforma” è disponibile anche un manuale per l’utente.
La “Piattaforma cessione crediti” consente ai soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili di comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione.
Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:
- dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti
- del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020)
- del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).
Non possono più essere movimentati tramite la piattaforma i seguenti crediti (in base alle relative disposizioni):
- crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020 e articolo 28 del decreto legge n. 34/2020)
- credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI (articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)
- credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020)
- crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).
La piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.
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Fonte: AdE
MIT, 18.06.2019
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