Decreto 31 ottobre 2013 n. 143
Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 / Decreto Parametri
Leggi tuttoRegolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi...
ID 24014 | 23.05.2025 / In allegato
Criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo
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Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73
Art. 3. Disposizioni in materia di classi d’uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica
1. Nelle more dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ai fini della individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l’indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per:
«normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per
«affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5.
In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A al presente decreto.
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Articolo 2
3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.
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in allegato Allegato A DL n. 73/2925
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