~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.460
// Documenti scaricati n: 38.308.252
// Documenti disponibili n: 47.460
// Documenti scaricati n: 38.308.252
Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
(GU n.247 del 21.10.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2022
Art. 4. Assicurazione dell'immobile
1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 15 Luglio 2022, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.
1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).
1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis.
Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Questa responsabilità non è derogabile ed è di carattere extracontrattuale.
Vedi Modello standard polizza assicurazione immobile doc
...
Collegati
ID 24119 | 16.06.2025
Il decreto Salva casa (d.l. 69/2024): nuova modulistica unificata e indirizzi operativi
...
in allegato
Collegati
[box-n...

ID 6569 | Update news 09.07.2025
Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa ai requis...

ID 21352 | 12.02.2024 / In allegato
Evoluzione normativa delle autorizzazioni edilizie/ur...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024