Con il primo motivo di ricorso, l’ordine di demolizione impugnato è censurato per difetto dei presupposti.
Per apprezzare la fondatezza delle censure è necessario premettere che gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera.
Lo ha chiarito definitivamente il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018, in attuazione dalla disciplina sulla S.c.i.a. recata dal D.lgs. 222/2016) che elenca tali interventi tra le opere di edilizia libera.
Già in precedenza, peraltro, la giurisprudenza aveva costantemente ricondotto gli ascensori interni alla nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria (cfr. ex multis T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 23 marzo 2018 n. 3299; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059).
Il volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.
In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Trattandosi, peraltro, di realizzazione di un ascensore su un edificio situato in zona sismica, la normativa che dispensa dal titolo abilitativo deve essere integrata con le disposizioni contenute nel
D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e alle corrispondenti sanzioni per violazioni.
L’art. 94, indipendentemente dall'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. Il successivo art. 95 commina le sanzioni penali per violazione della normativa antisismica.
L’art. 97 prevede invece la sospensione dei lavori, ordinata dal dirigente del competente ufficio tecnico della Regione, contemporaneamente alla trasmissione del processo verbale all’autorità giudiziaria (adempimento di cui all'articolo 96); ai sensi del comma 4 dello stesso art. 97, l'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
L’art. 98 è riferito al procedimento penale e dispone, tra l’altro che, con il decreto o con la sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme antisismiche ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Rileva, infine, l’art. 100 che individua la competenza regionale, prescrivendo che, qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo regionale, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme antisismiche e tecniche, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
Dall’esame della normativa appena descritta si desume la necessità, a prescindere dal titolo abilitativo edilizio, non richiesto dalla legge, che l’intervento per la costruzione di un ascensore in zona sismica sia autorizzato dall’ufficio tecnico regionale.
Nella fattispecie, essendo incompleta la documentazione presentata all’ufficio tecnico regionale, non è mai stata rilasciata la prescritta autorizzazione.
La segnalazione certificata di inizio attività presentata il 19 febbraio 2013 al 5º municipio di Roma Capitale è risultata infatti incompleta e, pertanto, la pratica, con verbale tecnico numero di protocollo 482 del 22 febbraio 2016, è stata ritenuta non conforme al regolamento regionale numero 2 del 2012, per mancanza della relazione geologica.
Il Reg. Reg. n.2/2012 (oggi abrogato dal Reg. Reg. n.14 del 13.7.2016 che però, all’art.15, dispone che” Per i progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa vigente alla stessa data in materia di autorizzazione sismica”) stabilisce, all’art.11, che “Il proprietario, in conformità a quanto previsto dall'allegato A al regolamento, può formulare controdeduzioni alle deduzioni di cui all'art. 96 c. 2 T.U.E., presentando un progetto di adeguamento
dell'opera alla normativa antisismica, tramite le procedure stabilite nell'articolo 2 del presente regolamento” e che, comma 4: “Il dirigente di cui al comma 2, previo esame da parte della commissione sismica di cui all'articolo 3, comma 5, si esprime in merito alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, allo sportello unico per l'edilizia, al proprietario ed alla autorità giudiziaria competente, l'approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica. Il rilascio del provvedimento in sanatoria è in ogni caso subordinato all'esito del procedimento penale”.
Risulta essere tuttora in corso la procedura, curata dall’amministrazione regionale, per accertare la conformità tecnica dell’installazione dell’ascensore alla normativa antisismica, essendo stata richiesta ulteriore documentazione integrativa dal Genio civile regionale con nota del 5 ottobre 2017, inoltrata al condominio committente.
Nelle more del procedimento penale per l’accertamento della eventuale violazione della normativa antisismica, la legge, come si è visto, prevede la sospensione dei lavori, efficace fino alla conclusione del procedimento penale e rimette all’amministrazione regionale ogni ulteriore determinazione in ordine alla demolizione dell’impianto, qualora incompatibile con la legislazione antisismica. La legge non riconosce una competenza specifica all’amministrazione comunale al riguardo, in ragione della competenza tecnica dell’ufficio del genio civile regionale ed in quanto ciò che viene in rilievo non è la mancanza del titolo edilizio, bensì l’accertamento della eventuale violazione della normativa antisismica, essendo stato eseguito un progetto carente della relativa autorizzazione.
Ne deriva la illegittimità del provvedimento impugnato, erroneamente fondato su una inesistente ristrutturazione edilizia abusiva, non essendo applicabile all’intervento di installazione di un ascensore interno, riconducibile all’edilizia libera, l’articolo 33 del testo unico dell’edilizia che prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del titolo abilitativo.
Non essendo stata eseguita una ristrutturazione edilizia, bensì un intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore interno, ma essendo, d’altra parte, carente la documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento ed attendere la definizione dell’eventuale processo penale ovvero le determinazioni del competente ufficio tecnico regionale. Ne deriva la fondatezza del primo motivo di impugnazione, assorbente le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.
Il ricorso, in conclusione deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese processuali, valutate tutte le circostanze del caso concreto, possono essere interamente compensate tra le parti costituite.