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ID 14463 | 05.09.2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25176/2021 (sotto allegata) conferma la decisione del Tribunale, che ha condannato due imputati per il reato di cui all'art. 677 c.p perché, non avendo eseguito le necessarie opere di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà, come richiesto dal Sindaco, hanno messo in concreto ed effettivo pericolo l'incolumità delle persone che avevano accesso all'area circostante del fabbricato.
Il proprietario di un edificio pericolante o che minaccia rovina deve eseguire a propria cura e spese gli interventi di messa in sicurezza per evitare danni alle persone. Il principio si estende agli edifici in condominio oltre agli immobili indipendenti.
Prevista la violazione dell'Art. 677 del Codice Penale “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”
La Cassazione con la sentenza 25176/2021 ha respinto il ricorso e confermato la condanna di due comproprietari di un edificio alla pena di 2400 euro di multa per violazione dell’art. 677 del Codice penale (“Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”).
Legge 21 aprile 1962, n.181, art.1. lettera f).
Provvedimenti per la sicurezza stradale. Barriere stradali. Specifica per l’impiego delle barriere di acciaio.

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