~ 2000 / 2026 ~
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ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.
ID 23075 | 07.12.2024 / In allegato
Il Consiglio di stato ha esaminato il caso e ha confermato la illegittimità dell’installazione della canna fuma...
L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) è lo strumento dell’Agenzia delle Entrate per poter accertare e –...

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 (succes...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024