~ 2000 / 2026 ~
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ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.

Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali...

ID 7863 | 27.02.2019
La disciplina edilizia del soppalco, deve essere valutata caso per caso, in relazione alle caratteristiche dell'immobile. Il permesso d...

ID 10076 | 27.02.206 / In allegato
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 lugli...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024