Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.
ID 22189 | 31.07.2024 / In allegato
- Ed. Luglio 2024
- Ed. Giugno 2024
In Italia l’acquisto di un’abitazione rappresenta, an...
Suddivisione AINOP, IOP (Identificativo Opera Pubblica), Referente AINOP.
MIT 08 Ottobre 2019
Disponibile in all...
OGGETTO: modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9.2.1985 n. 1959 e 29.11.1985 n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di peric...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024