1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre avverso l'ordinanza la quale il Tribunale di Modena ha, in accoglimento del riesame proposto ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. dall'indagato Bartolacelli Claudio, annullato il decreto col quale il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile adibito a scuola d'infanzia comunale in Serramazzoni nell'ambito del procedimento avviato nei confronti di Roberto Rubbiani e Claudio Bertolacelli, sindaci pro-tempore del Comune di Serramazzoni e pertanto ufficiali di governo, il primo dall'anno 2013 al 10/6/2018 e il secondo a partire da tale ultima data, nonché nei confronti di Gianaroli Gabriele, Assessore ai lavori pubblici del medesimo Comune dal luglio 2013 ad oggi. Con lo stesso provvedimento impugnato, il Tribunale disponeva la restituzione dell'immobile in questione all'amministrazione comunale proprietaria.
I soggetti sopra nominati sono indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 328 cod. pen. perché, nelle suddette rispettive qualità, indebitamente rifiutavano un atto dei loro uffici che, per ragioni di sicurezza pubblica, avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo. Secondo la prospettazione accusatoria essi, preso atto della "Relazione tecnica, valutazione della sicurezza strutturale del fabbricato ad uso scuola materna" di proprietà comunale sito in Serramazzoni, Via IV Novembre n. 195 che evidenziava
un indice di rischio sismico pari a 0,26 - di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti, omettevano di dichiarare l'inagibilità di detta scuola materna nonché di provvedere all'immediata chiusura della stessa previa adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D. L.vo 267/2000.L'ordinanza impugnata ha in primo luogo ritenuto la mancanza di autonoma valutazione del G.i.p. circa i presupposti legittimanti il disposto sequestro. Ha quindi in ogni caso escluso che la normativa vigente imponga l'obbligatorietà della messa fuori servizio dell'opera non appena se ne riscontri l'inadeguatezza rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione, sicché i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o soggetti privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei, commisurati alla vita naturale nominale restante dell'opera, alla sua classe d'uso e alla disponibilità di risorse ordinarie o straordinarie allo scopo destinate. Da ciò consegue, ad avviso del Tribunale del riesame, che la non rispondenza di costruzioni preesistenti agli indici di sicurezza sismica posti dalle Norme tecniche di costruzione (
NTC) non determina di per sé un obbligo di intervento di salvaguardia rilevante ai sensi dell'art. 328, comma 1, cod. pen., dovendosi per questo escludere nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti. In tal senso, il mero carattere probabilistico astratto del parametro espresso dall'indice di sicurezza sismica non assumerebbe una valenza autonoma, trattandosi della definizione di un rischio diacronico che proietta la sua funzione sul piano della programmazione degli interventi edilizi necessari all'adeguamento sismico piuttosto che su quello della diagnostica del rischio attuale. Il Tribunale non ha quindi ritenuto in contrasto con i paradigmi tecnico-amministrativi applicabili alla fattispecie l'azione amministrativa intrapresa dal Comune, che ha provveduto in primo luogo a dare soluzione alle rilevate criticità statiche mediante la realizzazione di pertinenti interventi strutturali, ed ha programmato, nel più ampio contesto di maggiori e più immediati investimenti per l'adeguamento sismico di altre scuole, un investimento triennale per il miglioramento e l'adeguamento sismico della scuola sottoposta a sequestro.
2. Il pubblico ministero ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale processuale con riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. in punto di ritenuta mancanza di autonoma valutazione del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., poiché la motivazione di quel decreto, seppur sintetica, adempie agli obblighi motivazionali previsti dal codice di rito, facendo espresso rimando sia alle considerazioni in fatto e in diritto enucleate nella richiesta del pubblico ministero, sia, soprattutto, ai rilevanti atti di indagine contenuti nel fascicolo processuale.
2.2. Violazione dell'art. 328 cod. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti, per il cui accertamento il Tribunale avrebbe dovuto considerare che dagli elaborati tecnici redatti su incarico del Comune di Serramazzoni, e acquisiti agli atti, emergono importanti criticità strutturali dell'edificio, che non lo rendono idoneo a fornire le necessarie garanzie in caso di sisma e a fronte delle quali si evidenzia il dovere di azione del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (TUEL).
3. Con memoria difensiva depositata in data 1/2/2018 nell'interesse dell'indagato Bartolacelli Claudio sono state esposte le ragioni per le quali il ricorso del p.m. dovrebbe ritenersi infondato. L'immobile pubblico in questione, pur astrattamente vulnerabile in caso di terremoto, è munito di agibilità perché è stato adeguato sotto il profilo statico nel 2015. Inoltre, le pertinenti norme tecniche (NTC del 2008 e del 2013) non impongono, pur a fronte di un basso indice di sicurezza sismica, alcun obbligo di intervento, ma piuttosto un dovere di programmazione, nel caso di specie puntualmente adempiuto. Infine, il potere sindacale di cui all'art. 54 comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 trova fondamento e limite nei presupposti della contingibilità e dell'urgenza, nel caso di specie mancanti poiché la situazione di pericolo sismico è tipizzata e disciplinata dalla pertinente normativa, che prevede appunto specifici doveri di programmazione ai quali non potrebbe sostituirsi un intervento sindacale impeditivo dell'uso del bene pubblico ex art. 54 TUEL.