Direttiva (UE) 2024/1275
Articolo 3 Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
1. Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.
2. Ogni piano nazionale di ristrutturazione comprende:
a) una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, compresa la rispettiva quota nel parco immobiliare nazionale, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica a norma dell’articolo 22, una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile, nonché della quota di famiglie vulnerabili, fondata, se del caso, su campionamenti statistici;
b) una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili, compresa la riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica, in vista della realizzazione dell’obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;
c) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno dell’esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b);
d) una panoramica del fabbisogno d’investimenti per l’attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici;
e) le soglie per le emissioni operative di gas a effetto serra e per il consumo annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato, a norma dell’articolo 11;
f) le norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, sulla base delle soglie massime di prestazione energetica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1;
g) la traiettoria nazionale per la ristrutturazione del parco immobiliare residenziale, compresi i traguardi per il 2030 e il 2035 per il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) a norma dell’articolo 9, paragrafo 2; e
h) una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, compresi quelli connessi alla qualità degli ambienti interni.
La tabella di marcia di cui alla lettera b) del presente paragrafo comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative, scadenze specifiche entro le quali gli edifici non residenziali dovranno rispettare soglie massime di prestazione energetica inferiori, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; e una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, compresi quelli connessi alla qualità degli ambienti interni.
Qualora una rassegna delle politiche e delle misure specifiche di cui alla lettera c) o una panoramica del fabbisogno specifico d’investimenti di cui alla lettera d) sia già inclusa nei piani nazionali per l’energia e il clima, nel piano di ristrutturazione degli edifici può essere incluso, al posto di una rassegna completa, un riferimento chiaro alle parti pertinenti dei piani nazionali per l’energia e il clima.
3. Ogni cinque anni ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione la propria proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici servendosi del modello di cui all’allegato II della presente direttiva. Ciascuno Stato membro trasmette la proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici nell’ambito della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1999 e, nell’ambito della proposta di aggiornamento di cui all’articolo 14 di tale regolamento, se trasmette una proposta di aggiornamento.
In deroga al primo comma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la prima proposta di piano di ristrutturazione degli edifici entro il 31 dicembre 2025.