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La disciplina dell’agibilità è stata modificata ulteriormente dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, che è intervenuto in modo radicale sul dettato dell’art. 24 TUE (DPR 380/2001) che è stato profondamente innovato nel suo contenuto.
La segnalazione certificata quale strumento tecnico per l’agibilità va richiesta per i seguenti interventi:
(a) nuove costruzioni;
(b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
(c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, corredata dalla documentazione esattamente prevista dalla norma, con la previsione in ipotesi di inottemperanza di una specifica sanzione amministrativa.
Se l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della risolubilità del contratto. L’eventuale modulazione di un siffatto obbligo, sino a giungere alla sua esclusione convenzionale, va precisata mediante l’introduzione nel contratto di apposite regole convenzionali. L'attività del notaio dovrà, in una corretta informazione nei confronti della parte acquirente, garantire che quest’ultima sia consapevole delle conseguenze derivanti dall'acquisto di un manufatto privo dell'elemento dell'agibilità.
Consiglio Nazionale del Notariato
Studio n. 83-2018/P
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