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Interventi Edilizia libera 2026

Interventi Edilizia libera 2026 / Note Maggio 2026

ID 26232 | 18 Maggio / Note complete in allegato e check list (.doc / pdf)

Le presenti note riguardano la disciplina del regime di edilizia libera, illustrandone l'ambito normativo e la natura degli interventi interessanti. Inoltre, viene fornita a corredo del documento, una check list operativa (in formato .doc/pdf) finalizzata all'individuazione dei regimi abilitativi degli interventi edilizi.

Il regime di edilizia libera è l’insieme degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi senza Permesso di Costruire, senza SCIA e senza CILA. È un regime che riguarda tutte quelle opere che non incidono sulla struttura dell’edificio, non creano volume, non modificano sagoma o prospetti e non alterano in modo significativo l’assetto urbanistico del contesto. In sostanza, riguarda attività che hanno un impatto edilizio minimo e che rientrano nella manutenzione ordinaria o in installazioni leggere e amovibili.

Rientrano in edilizia libera interventi come riparazioni e sostituzioni interne, manutenzioni semplici, piccole opere esterne prive di volume, installazione di elementi mobili (pergotende, tende solari, gazebo leggeri), opere di arredo, interventi minori sugli impianti e tutte le altre attività elencate nel glossario nazionale del Decreto 2 marzo 2018. Anche alcuni interventi finalizzati all’efficienza energetica o all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere eseguiti in edilizia libera, purché non comportino modifiche strutturali o trasformazioni dell’aspetto esterno.

Pur non richiedendo un titolo edilizio, questi interventi devono comunque rispettare tutte le norme tecniche, di sicurezza, antisismiche, impiantistiche, antincendio, energetiche e di tutela dei vincoli. Il regime di edilizia libera non esonera quindi dal rispetto delle regole, ma elimina l’obbligo di richiesta preventiva al Comune per opere considerate minori e prive di rilevanza urbanistica.

Pertanto, gli interventi devono comunque rispettare:

- strumenti urbanistici locali (PRG/PUC, regolamenti edilizi);
- norme sismiche, antincendio, igienico-sanitarie;
- requisiti di efficienza energetica;
- disciplina paesaggistica e vincoli culturali.

Schema 1 - Limiti generali

Schema 1 - Limiti generali

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TUE)
- Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 22
- Decreto 2 marzo 2018
- Decreto-Legge 29 maggio 2024 n. 69
- Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 

1. Art. 6  Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (GU n. 245 del 20.10.2001 - SO n. 239)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Art. 6 (Attività edilizia libera)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

a-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.

c) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.

[...]

4. Interventi principali in edilizia libera

Manutenzione ordinaria

Esempi di interventi di manutenzione ordinaria sono:

- tinteggiature, intonaci, rivestimenti;
- pavimentazioni interne ed esterne nei limiti;
- sostituzione infissi senza modificare forma/dimensione del foro;
- grondaie, manto di copertura;
- sostituzione sanitari, rubinetterie;
- controsoffitti non strutturali.

Tabella – Interventi manutenzione ordinaria / regime

Tabella – Interventi manutenzione ordinaria / regime

Abbattimento barriere architettoniche

Consentiti se:
- non alterano la sagoma;
- non prevedono ascensori esterni o manufatti impattanti.

VEPA (vetrate panoramiche)

Ammesse se:
- amovibili, trasparenti, senza creare spazi chiusi;
- non generano nuova volumetria;
- rispettano eventuali vincoli paesaggistici.

Tende e pergotende

Edilizia libera se:
- strutture accessorie e non chiuse lateralmente;
- coperture retrattili o permeabili;
- assenza di nuova volumetria.

Arredi esterni e manufatti leggeri

Consentiti solo se:
- realmente amovibili;
- privi di rilevanza edilizia;
- senza fondazioni o stabilità permanente.

[...]

Schema 2

[...] Segue in allegato

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