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Decreto "Salva casa": deroghe superfici ed altezze locali / Note

Decreto "Salva casa": deroghe superfici ed altezze locali / Note

Decreto "Salva casa": deroghe superfici ed altezze locali / Note 2025

ID 24370 | 31.07.2025 / Download Scheda allegata

Il Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica", come convertito con Legge 24 luglio 2024, n. 105, entrato in vigore lo scorso 28 luglio 2024, ha previsto l’integrazione del D.P.R. 380/2001 (art. 24), riguardante la segnalazione certificata di agibilità degli edifici.

In particolare, sono stati inseriti i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater in materia di:

- requisiti di altezza minima
- requisiti di superficie minima dei locali.

Tali commi prevedono una deroga, in presenza di determinate condizioni, ai limiti di altezza e superficie minima per i locali abitabili previsti dal D.M. 5 luglio 1975 (art. 1 e 3).

ALTEZZA e SUPERFICIE

(comma 5 bis) Fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

CONDIZIONI DI ASSEVERAZIONE 

(comma 5 ter) L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

In assenza di tali condizioni, sono da rispettare i limiti previsti dal D.M. 5 luglio 1975 o legislazione locale.
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