~ 2000 / 2026 ~
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ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.
ID 24834 | 31.10.2025
Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012 , che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e de...

ID 21081 | 04.01.2023 / In allegato
Il catasto italiano, inventario dei beni immobili presenti nel territorio nazionale, è stato realizzato attr...

Appalti pubblici orientamenti per i funzionari
Responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento euro...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024