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ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.

Update 11.02.1019
In data 11.02.2019 sulla GU n.35 del 11-02-2019 n. SO n.5 pubblicata la Circolare 21 gennaio2019 n. 7 C.S.LL.PP. Istru...
La distanza di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, va calcolata con riferimento a...

ID 21885 | 20.05.2024 / In allegato Note complete
Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Nuovo codice appalti) all'articolo ...
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