Slide background




Decreto 16 settembre 2022 n. 193

ID 18377 | | Visite: 3836 | Legislazioni costruzioni ITPermalink: https://www.certifico.com/id/18377

Decreto 16 settembre 2022 n  193   Codice appalti garanzie fideiussorie

Decreto 16 settembre 2022 n. 193 / Codice appalti garanzie fideiussorie 

ID 18377 | 14.12.2022

Decreto MISE del 16 settembre 2022 n. 193 - Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

(GU n.291 del 14.12.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2022

______

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B. L’Allegato A e l’Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all’importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.

3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori ordinari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera gg), del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresì nei settori speciali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento.

Art. 2. Monitoraggio

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, elabora una relazione avente ad oggetto lo stato di attuazione del presente regolamento sulla base dei dati e delle informazioni richiesti con cadenza annuale dalle associazioni degli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento e dalle associazioni delle imprese offerenti i nuovi contratti di garanzia e di assicurazione.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, può coinvolgere le altre Autorità di settore nello svolgimento dell’attività ricognitiva. Entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Cabina di regia istituita, ai sensi dell’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per il primo anno, la relazione è elaborata entro il 31 dicembre 2023 ed è trasmessa alla Cabina di regia di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2024.

Art. 3. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 4. Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, è abrogato.

2. Resta abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 16 settembre 2022 n. 193.pdf)Decreto 16 settembre 2022 n. 193
 
IT1214 kB614

Tags: Costruzioni Codice Appalti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Costruzioni

Nov 21, 2024 18

Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969

Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969 ID 22981 | 21.11.2024 / In allegato Interpretazione della legge n. 765 del 1967 (art. 17 comma 6). Collegati
Legge 6 agosto 1967 n. 765
Leggi tutto
Nov 21, 2024 21

DdL Salva-Milano

DdL Salva-Milano / Approvato Camera 21 Novembre 2024 ID 22980 | 21.11.2024 / In allegato Proposta di Legge (C. 1987) ________ Update 21.11.2024 La Camera dei deputati approva con 172 voti a favore e 41 contrari la approvato la proposta di legge recante "Disposizioni di interpretazione autentica in… Leggi tutto
Ott 31, 2024 114

Delibera 22 ottobre 2024

Delibera 22 ottobre 2024 ID 22843 | 31.10.2024 Delibera 22 ottobre 2024 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a… Leggi tutto
Set 28, 2024 277

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 ID 22631 | 28.09.2024 / In allegato - Non più in vigore Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. (GU n.29 del 05.02.1996 - S.O n. 19) Leggi tutto
CNR DT 211 2014
Set 01, 2024 419

Pavimenti industriali in calcestruzzo

Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di Calcestruzzo / CNR ID 22500 | 01.09.2024 / CNR-DT 211/2014 Le pavimentazioni in calcestruzzo sono molto utilizzate in aree industriali, sia interne (ad esempio magazzini o aree di lavorazione industriale in… Leggi tutto

Più letti Costruzioni