FAQ Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC
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FAQ Circolare 03 dicembre 2019, n. 633/STC
ID 17268 | 04.08.2022 / FAQ in allegato
FAQ Circolare 03 dicembre 2019, n. 633/STC - Rev.1: 16 giugno 2020
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del DPR n. 380/2001
Le FAQ qui pubblicate si basano sulle risposte che il Servizio Tecnico Centrale sta fornendo ai numerosi operatori del settore - e alle loro Associazioni di rappresentanza - che frequentemente chiedono chiarimenti e delucidazioni sui contenuti e sull’applicazione della Circolare STC 633/2019.
Si è ritenuto utile pubblicare dette risposte e/o interpretazioni a beneficio di tutti i soggetti, direttamente, indirettamente o anche solo potenzialmente interessati all’autorizzazione per l'esecuzione e la certificazione di prove eseguite nell'ambito del settore lett. c-bis, co. 2, dell’articolo 59 del DPR n. 380/2001.
Per facilitarne la consultazione, le FAQ sono state organizzate seguendo la struttura della Circolare STC 633/2019 (paragrafi, punti e Allegati); di seguito si troveranno, quindi, le FAQ logicamente raggruppate per argomenti e contenuti, secondo la sequenza della Circolare STC 633/2019.
Ogni riposta indica, altresì - tra parentesi - i riferimenti di altri paragrafi o punti della Circolare che offrono spunti di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda stessa
Le FAQ, ove necessario, saranno periodicamente aggiornate.
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1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 - Campo di applicazione
D. I liberi professionisti non potranno più eseguire alcun tipo di indagine o prova, anche non- distruttiva, sulle costruzioni esistenti?
R. I professionisti che tuttora operano nel settore, qualora garantiscano (anche in forma associata) i requisiti minimi previsti dalla Circ. 633 del 3.12.2019 (inerenti il personale, le attrezzature, i locali e l’organizzazione, così come indicato nella Circolare stessa), potranno richiedere ed, in caso di esito positivo dell’istruttoria, ottenere la relativa autorizzazione di cui all’art. 59, c.2, del DPR n. 380/2001 e quindi certificare, ai sensi della stessa Legge, gli esiti delle prove; differentemente potranno continuare ad operare rilasciando relazioni o rapporti di prova secondo i propri ordinamenti professionali, ma non utilizzabili (non garantendo i suddetti requisiti minimi di qualità) come “certificazioni ufficiali” ai sensi del DPR 380/01.
1.2 - Soggetto gestore
D. Nel caso in cui il Soggetto gestore coincida con Società di ingegneria, possono sussistere motivi di incompatibilità con quanto è richiesta dalla Circolare STC 633/2019, anche alla luce del parere dalla Prima Sezione del CSLLPP emesso nell’adunanza del 25 gennaio 2018 e riportato nella Circolare stessa?
R. Al fine di garantire la terzietà e l’indipendenza delle attività del laboratorio la Circolare STC distingue chiaramente le attività “di prova” dalle attività di progettazione e di interpretazione dei risultati ottenuti con le prove stesse; attività che dovranno essere svolte da un soggetto diverso rispetto a chi ha eseguito le prove. La Circolare stessa ammette che il Gestore, il Direttore e gli Sperimentatori del Laboratorio, possano svolgere (anche) attività legate ai servizi di ingegneria (come ad es. progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenza, ecc.), a condizione che siano svolte su opere diverse da quelle per le quali si è stati nominati e si svolgono i compiti di “esecutori e certificatori delle prove” in qualità di laboratorio autorizzato ai sensi del DPR n. 380/2001 (cfr. anche § 10). I Laboratori, quindi, quando coinvolti nelle prove, dovranno limitarsi all’effettuazione delle attività di prova, mentre per i professionisti incaricati, secondo le proprie competenze, rimane esclusiva la responsabilità della definizione del programma delle prove e delle attività diagnostiche e dell'interpretazione dei risultati, riportati dal Laboratorio nei certificati, ai fini delle successive attività di valutazione e/o progettazione degli interventi.
D. Un titolare di impresa di costruzioni, il quale avrebbe nella Società di gestione del Laboratorio Circolare STC 633/2019 il solo ruolo di socio di capitale, senza essere né prestatore d'opera tantomeno titolare di ruoli di rappresentanza all'interno della Società stessa, incorrerebbe in motivi di incompatibilità?
R. L’essere proprietario o detenere quote societarie, in qualsiasi forma, di una ditta di costruzioni, interessata ad attività di esecuzione di opere di ingegneria civile, rientra certamente tra le attività ritenute incompatibili ai sensi della Circolare STC 633/2019 ai fini della gestione sia in qualità di Socio, o Sperimentatore o Direttore di uno dei laboratori autorizzati ai sensi del DPR n. 380/2001; ciò al fine di garantire la terzietà e l’indipendenza delle attività del Laboratorio nel settore dei controlli sulle costruzioni (cfr. anche § 11 e Allegato IV).
D. Tra i soggetti gestori elencati dalla Circolare STC 633/2019 si può considerare ricompresa anche una " Rete-Soggetto" costituita in base alla Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 - Agenzia delle Entrate?
R. Si ritiene che la tipologia di soggetto gestore "Rete-Soggetto" non violi i principi disposti nella Circolare stessa, purché tutti i soci/partecipanti della stessa rispettino i principi di compatibilità sopra esposti dalla Circolare medesima.
1.3 - Garanzia di Qualità
D. Il Sistema Gestione Qualità del laboratorio Circolare STC 633/2019 può essere un’estensione del
Sistema Qualità del laboratorio Circolare STC 7617/2010?
R. Un laboratorio Circolare STC 7617/2010 e/o Circolare STC 7618/2010 può estendere il suo Sistema di Gestione della Qualità in essere anche all'attività della Circolare STC 633/2019.
2. DIRETTORE DEL LABORATORIO
2.1 - Requisiti del Direttore
D. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019, è possibile considerare equivalente il titolo di Direttore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 da almeno 10 anni anziché l’iscrizione all’Albo professionale, pur avendo l’abilitazione all’esercizio della professione?
R. Al fine di perseguire un'alta qualificazione delle competenze del Direttore e del Personale per la complessità e peculiarità dell'attività di operare su manufatti in opera ed in esercizio, la Circolare STC 633/2019 stabilisce chiaramente che il Direttore del laboratorio debba essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. laurea in architettura o ingegneria, quinquennale ovvero magistrale, o titolo di studio equipollente;
2. iscrizione all'Albo professionale da almeno dieci anni;
3. specifiche competenze professionali e di esperienza, almeno decennale, post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;
4. certificazione della competenza di "Livello 3" nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 - fatte salve le disposizioni transitorie di cui al § 2.1.1.
Non sono previste deroghe, salvo quanto indicato al §2.1.1 in merito al periodo transitorio.
D. Per il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019 possono essere sufficienti anche 5 anni di iscrizione all'Ordine, anziché 10 anni?
R. Fatto salvo il periodo transitorio di cui al §2.1.1, il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019 dovrà possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla Circolare STC 633/2019, ivi compresa l'iscrizione all'Albo professionale da almeno dieci anni (cfr. anche § 2.1.1).
2.1.1 - Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del Direttore
D. Il periodo transitorio previsto per l'ottenimento della certificazione delle competenze di Livello 3 per il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019, decorre dall'entrata in vigore della Circolare o dall'ottenimento dell'autorizzazione?
R. Il periodo transitorio di 24 mesi a cui si fa riferimento decorre a partire dalla data di pubblicazione della Circolare stessa (03.12.2019); occorrerà comunque tenere anche in considerazione le sospensioni dei termini e delle scadenze dei procedimenti previste dall’art. 103, co. 1, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, come convertito in legge con modificazioni (Emergenza COVID-19).
2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni
D. Un professionista, inserito nell'organico di un laboratorio Circolare STC 633/2019, che abbia eseguito le prove su un manufatto, può in seguito redigere un qualsivoglia progetto di intervento sul manufatto medesimo o si configura una condizione di incompatibilità?
R. Nella Circolare 633/2019 non è direttamente esplicitata tale incompatibilità, tuttavia si ritiene che:
1. il professionista non debba essere stato coinvolto in nessuna delle fasi antecedenti la progettazione dell’intervento (come ad es. il piano delle indagini e l'interpretazione delle stesse);
2. l'intervento di progetto non potrà prevedere l’esecuzione di ulteriori prove ed approfondimenti, o comunque questi non potranno essere svolti dal Laboratorio nel cui organico figura il professionista;
3. si auspica - nello spirito della Circolare STC 633/2019 - che per il medesimo intervento su una stessa costruzione, vi sia una chiara distinzione tra i soggetti che vi operano in qualità diverse, al fine di garantire la corretta esecuzione dei ruoli specifici richiesti e l’assenza di potenziali conflittualità che potrebbero insorgere qualora il medesimo soggetto ricopra profili professionali (con interessi) diversi.
D. Il requisito d'iscrizione all’Albo professionale da dieci anni richiesto per il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019 è da intendersi per un arco di tempo continuativo senza interruzione o si può posso considerare cumulativo?
R. La Circolare STC 633/2019 non dà alcuna specificazione in merito alla continuità dell'iscrizione all'Albo professionale. É comunque salva ogni eventuale ulteriore valutazione del Servizio Tecnico Centrale in fase di istruttoria sulle istanze presentate da parte dei Laboratori.
3. PERSONALE
3.1 - Requisiti ed oneri
D. É necessario che il personale del laboratorio Circolare STC 633/2019 sia assunto dalla Società che lo gestisce o è possibile inserire in organico, quali facenti parte a tutti gli effetti dell'organico stesso, professionisti esterni che lavorano in esclusiva per la suddetta Società?
D. I professionisti (ingegneri, architetti, geometri), facenti stabilmente parte dell’organigramma della Società di ingegneria e che rispettano l’art. 3, co. 5, lett. d) del DM 263/2016, ovvero i consulenti muniti di partiva IVA che, su base annua, hanno fatturato nei confronti della Società una quota superiore al 50% del proprio fatturato risultante dall'ultima dichiarazione IVA, possono rientrare nel numero minimo di personale per il quale la Circolare STC 633/2019 richiede un rapporto di dipendenza di tipo continuativo?
R. Si ritiene che un contratto di collaborazione esterna in via esclusiva, che garantisca la dipendenza di tipo continuativo, di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione e la presenza del personale per un numero di ore adeguato rispetto a quello di operatività del laboratorio, non pregiudichi il rispetto dei requisiti della Circolare STC 633/2019.
D. Il socio lavoratore può svolgere sia l’attività di Direttore del laboratorio Circolare STC 7618/2010 che di Sperimentatore per il laboratorio Circolare STC 633/2019?
R. Garantito ovviamente il soddisfacimento di tutti gli altri requisiti disposti per Il Direttore e gli Sperimentatori di un laboratorio Circolare 633/2019, essi non possono risultare nell'Organigramma di molteplici laboratori che svolgono le medesime attività (sulle costruzioni esistenti - 633/2019), salvo diverse autorizzazioni ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 380/2001 (ovvero, lab. Prove materiali 7617/2010 e/o lab. prove geotecniche su terre o rocce 7618/2010) per attività svolte nella stessa sede e fermo restando l'organico minimo di ciascun laboratorio (cfr. anche § 3).
D. Il socio con contratto part‐time esterno al laboratorio può svolgere anche l’attività di
sperimentatore per la Circolare STC 633/2019?
R. Sì, ma se dovesse rientrare nel “personale minimo” del laboratorio previsto dalla Circolare stessa dovrà garantire la sua presenza in modo continuativo ed a tempo pieno presso il Laboratorio (cfr. anche § 3)
D. Lo Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 con esperienza ultraquinquennale necessita della certificazione per i prelievi in opera del calcestruzzo e dei provini di acciaio previsti dalla Circolare STC 633/2019?
R. Per poter ricoprire la mansione di Sperimentatore Circolare STC 633/2019, anche nel caso che abbia già operato come Sperimentatore Circolare STC 7617/2010, l’operatore deve essere dotato dei requisiti previsti dalla Circolare STC 633/2019. Il personale già operante come Sperimentatore Circolare STC 7617/2010, potrà continuare a svolgere le attività corrispondenti alla rispettiva autorizzazione, secondo i requisiti di cui alla Circolare di riferimento per l'autorizzazione. L’esperienza maturata, ed adeguatamente documentata, in qualità di Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 autorizzato ai prelievi in sito, sarà tenuta in considerazione nella valutazione delle competenze richiesta per il personale della Circolare STC 633/2019 (cfr. anche § 3).
D. Lo Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 con esperienza ultraquinquennale nel campo delle prove non distruttive può accedere ai corsi di qualifica per le prove del Settore A della Circolare STC 633/2019 ed ottenere la qualifica di sperimentatore pur non avendo un titolo di studio di II grado ad indirizzo tecnico o scientifico?
R. Anche nel caso in cui abbia già operato come Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010, l'aspirante Sperimentatore di laboratorio Circolare 633/2019 deve essere dotato di tutti i requisiti previsti da quest'ultima, compreso il titolo di studio titolo di studio non inferiore al diploma di II grado, ad indirizzo tecnico o scientifico.
D. In relazione alla dotazione minima di personale della Circolare STC 633/2019 è possibile prevedere per gli Sperimentatori un rapporto di lavoro di tipo subordinato (lavoro dipendente con contratto a tempo determinato) o parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa in via esclusiva e per l'intero periodo di vigenza dell'autorizzazione)?
R. Si ritiene che le tipologie contrattuali proposte non violino i principi disposti nella Circolare stessa, purché vengano stipulate in modo da garantire la presenza in modo continuativo ed a tempo pieno presso il Laboratorio del “personale minimo”, per l’intera durata dell’autorizzazione (cfr. anche § 3).
D. Riguardo alla richiesta della Circolare STC 633/2019 sulla dotazione minima di personale del laboratorio, è possibile che gli addetti siano soci e prestatori d'opera della Società o il rapporto di lavoro deve essere necessariamente di dipendenza con contratto di lavoro di tipo continuativo a tempo pieno?
R. Si ritiene che un Direttore o uno Sperimentatore del laboratorio Circolare STC 633/2019 possano anche essere soci dello stesso, purché venga definito, per questa attività di lavoro, uno specifico incarico che dettagli le attività da svolgere, siano rispettati requisiti sopra riportati, nonché tutti gli altri requisiti riportati nella Circolare n. 633/2019.
D. Le competenze ed esperienze di uno Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 che ha svolto anche attività di cui alla Circolare STC 633/2019 sono riconosciute anche nell’ambito della certificazione di cui alla UNI/PdR 56:2019 “Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile”?
R. Al termine del periodo transitorio previsto dalla Circolare STC 633/2019, la certificazione delle competenze di Livello 2 sarà rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato. L’esperienza maturata nel settore delle prove distruttive come Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 sarà tenuta in considerazione nella valutazione delle competenze e della comprovata esperienza, almeno quinquennale, richiesta per il personale 633/2019 (cfr. anche § 3.1.1).
D. Nel caso di n. 4 Sperimentatori complessivi - n. 2 relativi al laboratorio Circolare STC 7617/2010 e n. 2 relativi al laboratorio Circolare STC 633/2019 - aventi, ciascuno, alcune certificazioni di Livello 2, possono gli Sperimentatori del laboratorio Circolare STC 7617/2010 svolgere attività della Circolare STC 633/2019 nel settore per il quale si chiede l’autorizzazione?
R. Il personale di ciascun laboratorio deve essere chiaramente identificato e comunicato al STC, con chiaro riferimento all’una ed all’altra attività, ai fini della dovuta verifica dei requisiti previsti. Conseguentemente ogni sperimentatore dovrà operare, ai fini delle attività di cui all’articolo 59 del DPR 380/01, soltanto nell’ambito di afferenza. Solo nei casi previsti dal §3 della Circolare STC 633/2019 (“…diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede e fermo restando l’organico minimo di ciascun laboratorio nonché quanto riportato nel capoverso successivo”) è possibile inserire lo stesso sperimentatore nell’organico del laboratorio Circolare 7617 e del laboratorio Circolare 633, purché sia rispettato, oltre a detto sperimentatore, l’organico minimo di ciascun laboratorio e purché lo sperimentatore garantisca i requisiti di competenza, esperienza e capacità con riferimento a tutte le attività di competenza di entrambi i laboratori.
D. Avendo già requisiti ed esperienza gli Sperimentatori dei laboratori Circolari STC 7617/2010 e/o 7618/2010 possono essere impiegati anche per l'esecuzione delle prove previste dalla Circolare STC 633/2019?
R. Qualora un laboratorio già autorizzato ad eseguire e certificare prove ai sensi delle Circolari STC 7617/2010 e/o 7618/2010 intenda presentare istanza per l’autorizzazione ai sensi della Circolare STC 633/2019, può includere nel personale anche gli Sperimentatori già impiegati negli altri settori, purché le attività avvengano nella stessa sede, sia rispettato l’organico minimo per ciascun settore e gli Sperimentatori posseggano tutti i requisiti previsti dalla Circolare STC 633/2019 (cfr. anche §3.1.1), e cioè:
1. titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, ad indirizzo tecnico o scientifico
2. esperienza almeno quinquennale acquisita nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;
3. certificazione della competenza di "Livello 2", nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato – fatto salvo quanto disposto circa il periodo transitorio di cui al §3.1.1.
D. Nel caso un laboratorio abbia 2 sedi operative come laboratorio Circolare STC 7617/2010 ma venga richiesta autorizzazione da Circolare STC 633/2019 solo per una di queste sedi, è possibile impiegare come Sperimentatori anche il personale tecnico della sede non autorizzata da Circolare STC 633/2019?
R. Possono essere inclusi nel personale per l’autorizzazione Circolare STC 633/2019 Sperimentatori già impiegati negli altri settori, purché le attività avvengano nella stessa sede. Conseguentemente, per ogni istanza presentata per l’autorizzazione ai sensi della Circolare STC 633/2019, saranno proposti degli Sperimentatori afferenti ad un unico laboratorio già autorizzato gestito dalla Società o, al più, Sperimentatori provenienti sia da un laboratorio Circolare STC 7617/2010 che da un laboratorio Circolare STC 7618/2010 operanti nella medesima sede.
D. Se un laboratorio - che aspira all'autorizzazione da Circolare STC 633/2019 - inserisce in organico un certo numero di Sperimentatori (es.: n. 8 Sperimentatori) in modo da poter assicurare l'esecuzione delle prove su più cantieri contemporaneamente, essi devono essere tutti in possesso di qualificazione di livello 2 per tutte le prove e per i due settori o possono essere suddivisi sui settori stessi (es.: n. 5 con qualificazioni per il settore A e n. 3 con qualificazioni per il settore B)?
R. La questione è in corso di valutazione ed approfondimento da parte del STC, anche in sinergia con l’Ente Unico di Accreditamento (cfr. anche §3.1.1).
D. Per eseguire e certificare tutte le prove elencate nella Circolare STC 633/2019, è necessario ottenere il rilascio dell'autorizzazione oppure, se il laboratorio è già autorizzato da Circolare STC 7617/2010, è sufficiente che gli Sperimentatori acquisiscano la qualificazione di Livello 2?
R. Le attività previste dalla Circolare STC 7617/2010 sono diverse da quelle previste dalla Circolare STC 633/2019. É quindi necessario che si presenti istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione; il possesso del Livello 2 da parte degli Sperimentatori è solo uno dei requisiti che il personale addetto al laboratorio Circolare STC 633/2019 deve avere, sempre salvo il previsto periodo transitorio.
3.1.1 - Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del personale
D. Il periodo transitorio per l'ottenimento della certificazione delle competenze di Livello 2 decorre dall'entrata in vigore della Circolare STC 633/2019 o dall'ottenimento dell'autorizzazione?
R. Il periodo transitorio di 36 mesi a cui si fa riferimento decorre a partire dalla data di pubblicazione della Circolare stessa (03.12.2019), occorrerà comunque tenere anche in considerazione le sospensioni dei termini e delle scadenze dei procedimenti previste dall’art. 103, co. 1, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, come convertito in legge con modificazioni (Emergenza COVID-19).
D. La Circolare STC 633/2019 parla di "abilitazione" per gli Sperimentatori, probabilmente un refuso. È stata pubblicata una "errata corrige" o, in caso contrario, cosa si deve intendere?
R. Non è stata pubblicata alcuna "errata corrige". Si ritiene ci si possa attenere ai requisiti richiesti al § 3.1 della Circolare stessa, tra i quali non è citata l’abilitazione all’esercizio professionale (cfr. anche §3.1.)
[...] Segue in allegato
Fonte: MIMS
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