Centrale per la progettazione delle opere pubbliche
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Centrale per la progettazione delle opere pubbliche
05 Novembre 2018
Nel Disegno di legge del Bilancio 2019 (testo del 31/10/2018) è prevista venga istituita la "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" a partire dal 1° gennaio 2019.
Infatti all'L'art. 17 è riportato:
Art.17 (Centrale per la progettazione de/le opere puhhliche)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, e istituita la "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche", di seguito Centrale.
2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilita di un Coordinatore che ne dirige l'attivita e puo stipulare convenzioni per ii perseguimento delle finalita di cui al presente articolo con i soggetti interessati. E assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. II personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attivita di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opp01tune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
3. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti teITitoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli aiticoli 23 e 24 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50.
La Centrale svolge attivita di:
a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonche, ove richiesta, anche direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per canto della stazione appaltante interessata;
c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformita e ripetitivita;
d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, e autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unita di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro, nonche con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, oltre al Coordinatore che e nominato per tre anni rinnovabili ed e equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale e assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una Commissione permanente di valutazione ii cui presidente e designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari regionali. Le modalita di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicita, imparzialita e valorizzazione della professionalita, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i predetti Ministri.
5. Per garantire l'immediata operativita degli ambiti di intervento della Centrale, la Commissione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unita di personale, puo procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con ii consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le ainministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto I 988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attivita della Centrale con le attivita di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da CONSIP nonche l'organizzazione della Centrale.
7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attivita della Centrale si provvede ai sens, dell'articolo 15, comma 5.
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