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Edifici NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings) e ZEB (Zero-Emission Buildings) / 17 Agosto 2026

Edifici NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings) e ZEB (Zero-Emission Buildings) / 17 Agosto 2026
 
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  Newsletter n. 3979 del 17 Agosto 2026  
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Edifici NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings) e ZEB (Zero-Emission Buildings)

Edifici NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings) e ZEB (Zero-Emission Buildings) / 17 Agosto 2026

ID 26915 | 17 Agosto 2026 / Download Documento allegato

Edifici a energia quasi zero (Nearly-Zero Energy Buildings - NZEB) / a emissioni zero (Zero-Emission Buildings - ZEB)

A partire dal 2030, lo standard per i nuovi edifici passerà da "edifici a energia quasi zero" a "edifici a emissioni zero".

Gli edifici sono i maggiori consumatori di energia in Europa, hanno, quindi, un ruolo cruciale da svolgere per raggiungere l'obiettivo dell'UE di diventare il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050. 

Dal 2020, tutti i nuovi edifici nell'UE devono essere "edifici a energia quasi zero". Questo requisito verrà sostituito da un ulteriore e più stringente requisito di "edifici a emissioni zero", a partire dal 2028 per i nuovi edifici di proprietà di enti pubblici e dal 2030 per tutti gli altri nuovi edifici.

A. Edifici a energia quasi zero (NZEB) - Direttiva 2010/31/UE

Gli edifici a energia quasi zero sono un requisito introdotto dalla Direttiva 2010/31/UE (recepita con il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63) sulla prestazione energetica nell'edilizia (rivista nel 2018 dalla Direttiva (UE) 2018/844). Ciò significa che, a partire dal 2020, tutti i nuovi edifici devono avere un'elevata prestazione energetica e un fabbisogno energetico molto basso, coperto in gran parte da fonti di energia rinnovabile in loco e nelle vicinanze. 

Secondo uno studio pubblicato nel 2021 dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC), questo requisito ha migliorato del 70% le prestazioni energetiche dei nuovi edifici nell'UE rispetto al 2006. Vedasi aggiornamento 2025.
________

Decreto Legislativo n. 192 del 2005 / Art. 4-bis introdotto dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63

Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero)

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita la Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;
c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1;
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.
________

B. Edifici a emissioni zero (ZEB) - Direttiva (UE) 2024/1275

La direttiva (UE) 2024/1275, adottata nel maggio 2024, (data news non recepita, scadenza recepimento 29 maggio 2026), abroga dal 29 maggio 2026 la direttiva 2010/31/UE, rivede la prestazione energetica degli edifici, inasprisce i requisiti di prestazione energetica per i nuovi edifici. Essa prevede che tutti i nuovi edifici residenziali e non residenziali debbano essere a emissioni zero  a partire dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di proprietà di enti pubblici e dal 1° gennaio 2030 per tutti gli altri nuovi edifici, con la possibilità di specifiche deroghe.

Nella direttiva rivista, un edificio a emissioni zero non presenta emissioni di carbonio in loco derivanti da combustibili fossili e ha una prestazione energetica molto elevata. Le nuove norme allineeranno quindi la prestazione energetica degli edifici all'obiettivo di neutralità climatica dell'UE per il 2050 e al principio di efficienza energetica prioritaria .

Per quanto riguarda gli edifici a energia quasi zero, la piccolissima quantità di energia ancora necessaria per gli edifici a emissioni zero è coperta dall'energia proveniente da fonti rinnovabili in loco e nelle vicinanze, comprese le comunità di energia rinnovabile e il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica del 2023). 

Gli edifici a emissioni zero contribuiranno anche alla flessibilità della rete, fornendo generazione decentralizzata di energia rinnovabile a livello domestico o comunitario, accumulo di energia elettrica e termica, una migliore gestione della domanda e ricarica intelligente, che ridurranno la domanda e contribuiranno all'approvvigionamento energetico complessivo della rete.

Nell'ottica di raggiungere la decarbonizzazione del patrimonio edilizio entro il 2050, la revisione della direttiva EPBD prevede inoltre che, dopo il 2030, gli interventi di ristrutturazione profonda trasformino gli edifici in edifici a emissioni zero.

C. Attuazione, monitoraggio e rendicontazione

I paesi dell'UE condividono con la Commissione i loro piani nazionali per gli edifici a energia quasi zero (NZEBs) (in Italia vedasi il Decreto interministeriale 19 giugno 2017 - PANZEB) e descrivono come intendono aumentare il numero di NZEB nei rispettivi paesi.

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia impone ai paesi dell'UE di sviluppare strategie di ristrutturazione a lungo termine volte a facilitare la trasformazione economicamente vantaggiosa degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB). La revisione della direttiva ha integrato tali strategie nei piani nazionali di ristrutturazione edilizia. La Commissione monitora i progressi compiuti dai paesi dell'UE per aumentare il numero di NZEB. 

Nel 2016, la Commissione ha elaborato delle linee guida per la promozione degli edifici a energia quasi zero (NZEB) al fine di garantire che entro il 2020 tutti i nuovi edifici siano NZEB.

Gli NZEB sono stati uno degli argomenti trattati nel forum di azione concertata EPBD e hanno fornito una panoramica delle applicazioni nazionali delle definizioni di NZEB (2018).

Nel 2019, la Commissione ha predisposto uno studio completo sulle attività di riqualificazione energetica degli edifici e sull'adozione degli edifici a energia quasi zero (NZEB) nell'UE.

Nell'ambito degli obblighi di rendicontazione previsti dai Piani nazionali per l'energia e il clima (National Energy and Climate Plans - NECPs), Regolamento (UE) 2018/1999, è richiesta la presentazione di rapporti integrati sugli edifici a energia quasi zero (NZEB) .

Nell'ottobre 2023, la Commissione ha pubblicato una relazione che includeva indicazioni sui progressi complessivi compiuti dai paesi dell'UE nell'aumento del numero di edifici a energia quasi zero (NZEB).
...
segue allegato

Fonte EU



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Vedi quadro stato Direttive e recepimenti sull'Efficienza Energetica 

Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT / Aggiornamento Gennaio 2026



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Collegati
Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT
D.Lgs. 192/2005 Efficienza energetica edilizia | Consolidato
Direttiva (UE) 2023/1791
Direttiva 2010/31/UE
Direttiva (UE) 2024/1275
Relazione COM(2023) 650 final
Comprehensive study of building energy renovation activities and the uptake of NZEB in the EU
Energy Performance of Buildings Directive implementation in the EU - Update 2025
Energy Performance of Buildings Directive implementation in the EU - Update 2021



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