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| Appunti Merci Pericolose | |||||||||||||||||
| Newsletter n. 3473 del 04 Luglio 2026 | |||||||||||||||||
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ADR: Esenzioni parziali 1.1.3.6 / Estratto ADR 2027 ID 1198 | Update 03.07.2026 (ADR 2027) / Documento completo aggiornato - in rosso le modifiche ADR 2027 Documento sull'esenzione parziale ADR (1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto) con tabella dettaglio disposizioni/descrizioni sezione 1.1.3.6.2. 1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto Il capitolo 1.1.3.6 è relativo alle Esenzioni cosiddette "esenzioni parziali", di merci pericolose in colli, il cui trasporto, se rientrante nelle quantità previste, può essere effettuato senza applicare determinate disposizioni. NB: in rosso novità ADR 2027 1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto 1.1.3.6.1.Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2. Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto "0" sono ugualmente assegnati alla categoria di trasporto "0". Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati alla categoria di trasporto "4". 1.1.3.6.2. Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un'unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella al 1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto appartengono a più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni: - Capitolo 1.10, a eccezione degli esplosivi della classe 1, dei nn. ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0511, 0512 e 0513 di merci pericolose ad alto rischio di Classe 1 (secondo 1.10.3.1) e a eccezione dei colli esenti della classe 7, nn. ONU 2910 e 2911, se il livello di attività supera il valore A2 Tabella dettaglio disposizioni/descrizioni sezione 1.1.3.6.2 [...] [...] 8.1.2.1. Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo della cabina di guida dell'unità di trasporto i seguenti documenti: a) i documenti di trasporto previsti al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all'occorrenza, certificato di carico del contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2; 8.1.2.2. Nel caso in cui le disposizioni dell'ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo della cabina di guida dell'unità di trasporto anche: a) il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa; 8.1.2.3. Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano. [...] Il documento allegato alla notizia è aggiornato alle modifiche ADR 2027. [...] Segue in allegato Matrice revisioni
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