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Luoghi di lavoro: normativa e requisiti | Update Rev. 3.0 del 22 Maggio 2026
ID 3032
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| Appunti Sicurezza Lavoro | |||||||||||||||||||||
| Newsletter n. 2965 del 22 Maggio 2026 | |||||||||||||||||||||
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Luoghi di lavoro: normativa e requisiti | Update Rev. 3.0 2026 ID 6782 | Update Rev. 3.0 del 22 Maggio 2026 / In allegato documento completo Il presente Documento, illustra i requisiti dei luoghi di lavoro, a partire dalla legislazione salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle industrie insalubri di cui al D.M. 5 Settembre 1994, e quanto riportato da Interpelli, Sentenze, Norme tecniche, Linee guida / altro (non esaustivo). I requisiti dei luoghi di lavoro sono trattati nel D.Lgs. 81/2008 al Titolo II (Artt. da 62 a 68), e per il microclima al Titolo VIII Art. 180, e devono essere conformi a quanto prescritto nell'All. IV. Update Rev. 3.0 del 22 Maggio 2026 - Legge 13 dicembre 2024 n. 203 – Modifica art. 65 Dlgs 81/2008 Sommario 1. Premessa Documento completo allegato Riservato Abbonati Sicurezza/2X/3X/4X/Full/Full Plus I requisiti dei luoghi di lavoro sono trattati nel D.Lgs. 81/2008 al Tittolo II (Artt. da 62 a 68), e per il microclima al Titolo VIII Art. 180 e devono essere conformi a quanto prescritto nell'All. IV. Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, dedica il Titolo II ai luoghi di lavoro. In particolare, l’art. 62, comma 1, li identifica come quelli “destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Da questa definizione, con il comma 2, rimangono esclusi i mezzi di trasporto (considerati macchinari e rientranti nella nozione di attrezzatura di lavoro), i cantieri temporanei o mobili (trattati al Titolo IV) Titolo II LUOGHI DI LAVORO Capo I Disposizioni generali 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Schema 1 - Art. 62 TUS Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. Schema 2 - Art. 63 TUS Art. 64. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; Schema 3 - Art. 64 TUS Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei 1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. (1) 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. (2) (4) (5) 3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Note (1) Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Definisce luogo di lavoro sotterraneo: "locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno". Art. 7 Definizioni D.lgs 101/2020 Schema 4 - Definizione di luogo di lavoro sotterraneo Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio (1) 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. Capo II Sanzioni Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (S) 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 66; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati." (S) Sanzioni (S1) Prima rivalutazione Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 (GU n.150 del 28.06.2013) / convertito Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.08.2013), nella misura del 9,6% (S2) Seconda rivalutazione Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (in GU n. 140 del 19 giugno 2018, nella misura del 1,9% (S3) Maggiorazione Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - S.O n. 62) aumento del 10% (S4) Terza rivalutazione Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 nella misura del 15,9% dal 06 Ottobre 2023 (data efficacia - Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023) Titolo VIII Capo I Disposizioni generali Art. 180. Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 5. ---- 6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE In allegato tutti i requisiti NOTA Lavorazioni insalubri Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. GU 9 agosto 1934, n. 186, S.O. Capo III - Delle lavorazioni insalubri. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (3) (3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. 217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. (GU n.220 del 20.9.1994 S.O. n. 129) ALLEGATO Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE A) Sostanze chimiche Fasi interessate dell'attività industriale 1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione B) Prodotti e materiali 1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici C) Attività industriali 1. Allevamento di animali Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE A) Sostanze chimiche Fasi interessate soglia quantitativa 1. Acido citrico - produzione B) Materiali e prodotti 1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti C) Attività industriali 1. Calderai Linee guida microclima e illuminazione/altro Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata (2024) Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l'Inail Direzione regionale Campania e il LEAS dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli. Il presente rappresenta il terzo dei sei. INAIL 2024 L'attuale sistema di radioprotezione, regolato dal decreto legislativo 101/2020 e smi, indica le disposizioni per proteggere dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro. Il presente fact-sheet richiama le caratteristiche principali relativamente alla natura di questo inquinante e ai suoi effetti sanitari; quindi, descrive in modo sintetico i principali aspetti connessi alla valutazione del rischio nei luoghi di lavoro di interesse (tenuto conto anche di quanto introdotto dal Piano Nazionale d'Azione per il Radon) alla prevenzione e alla protezione dell'esposizione al radon dei lavoratori secondo il dettato normativo.ù INAIL 2024 La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro - INAIL 2023 La qualità dell’aria in un luogo di lavoro rappresenta spesso uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera. Inoltre, se non adeguatamente controllata, essa può determinare condizioni che possono interferire con la normale attività con conseguenti impatti sulla produttività. Quest’ultimo aspetto si manifesta sia sotto forma di un maggior numero di errori compiuti nello svolgimento di una determinata attività, sia sotto forma di una minor velocità, e di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell’esecuzione del compito. La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno. INAIL 2023 Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro – INAIL 2022 Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l’Inail - Dr Campania e il LEAS dell’Università Federico II. Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli. Il presente rappresenta il secondo e si riferisce alla tematica “valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro”. INAIL 2018 Il rischio microclima nei luoghi di lavoro viene trattato nel titolo VIII e nell'allegato IV del titolo II del D.lgs. 81/2008. Le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio non sono indicate in un specifico Capo del testo di legge. Il monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro campionamento e analisi Linee Guida, ad uso interno Inail, mirate alla definizione di uno standard tecnico-operativo di riferimento sul territorio nazionale per il monitoraggio microbiologico ambientale, l'unificazione dei criteri di lettura dei campioni (piastre) e di interpretazione dei risultati ottenuti e la creazione di banche-dati omogenee sugli agenti biologici negli ambienti di lavoro. INAIL 2010 ... segue in allegato Interpello n. 4/2013 del 2 maggio 2013 Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Art. 12, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai "servizi igienico assistenziali" (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008). Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell’Allegato IV. Il punto 1.13.1.1 dell’Allegato IV prevede che: nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; mentre il punto 1.13.3.1 dell’Allegato IV recita: i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013 Art. 12, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito "se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un'azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l'informazione, la formazione e l'addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all'antincendio. Inoltre il C.N.I. chiede di sapere se l'abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, cosi come definito dal D.Lgs. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro." Re_ Norme tecniche UNI EN 12464-1:2021 La norma specifica i requisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi capacità oftalmiche (visive) normali o corrette. Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali. Data entrata in vigore: 23 settembre 2021 UNI EN ISO 7730:2026 La norma presenta metodi per prevedere la sensazione termica globale ed il grado di disagio (insoddisfazione termica) delle persone esposte in ambienti termici moderati. Essa consente la determinazione analitica e l'interpretazione del benessere termico mediante il calcolo del PMV (predicted mean vote - voto medio previsto) e del PPD (predicted percentage of dissatisfied - percentuale prevista di insoddisfatti) e dei criteri di benessere termico locale, fornendo le condizioni ambientali considerate accettabili per il benessere termico globale così come quelle che rappresentano il disagio locale. Essa è applicabile a uomini e donne in buona salute esposti ad ambienti chiusi nei quali si cerca di raggiungere il benessere termico, ma nei quali si hanno leggere deviazioni da quest'ultimo, nella progettazione di nuovi ambienti o nella valutazione di quelli esistenti. Sebbene sia stata elaborata specificatamente per gli ambienti di lavoro, essa è applicabile a qualunque altro tipo di ambiente. UNI 11146:2005 La norma definisce i criteri da utilizzare per la progettazione, la costruzione ed il collaudo dei pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale.
UNI EN 16798-3:2018 (Sostituisce UNI EN 13779:2008)
Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 3: Per gli edifici non residenziali - Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di condizionamento degli ambienti (Moduli M5-1, M5-4)
La presente norma europea si applica alla progettazione, al rendimento energetico degli edifici e all'implementazione di sistemi di ventilazione, condizionamento e condizionamento di locali per edifici non residenziali soggetti ad occupazione umana, escluse applicazioni come i processi industriali. Si concentra sulle definizioni dei vari parametri che sono rilevanti per tali sistemi.
La guida per la progettazione fornita in questa norma e il CEN / TR 16798-4 sono applicabili principalmente ai sistemi di ventilazione meccanica di immissione e/o estrazione. I sistemi di ventilazione naturale o le parti naturali dei sistemi di ventilazione ibridi non sono coperti dalla presente norma. Si fa riferimento al rapporto tecnico per una guida informativa sulla progettazione di tali sistemi. Le applicazioni per la ventilazione residenziale non sono trattate nella presente norma. Le prestazioni dei sistemi di ventilazione negli edifici residenziali sono trattate in EN 15665 e CEN / TR 14788. Scaffalature metalliche UNI EN 16798-3:2025 La norma si applica alla progettazione, alla prestazione energetica degli edifici e all'implementazione di sistemi di ventilazione, condizionamento dell'aria e climatizzazione per edifici non residenziali soggetti a presenza umana, escludendo applicazioni come i processi industriali. Si concentra sulle definizioni dei vari parametri rilevanti per tali sistemi. Le linee guida per la progettazione fornite nel presente documento e nella relativa norma CEN/TR 16798-4 sono principalmente applicabili ai sistemi di ventilazione meccanica di mandata e/o di estrazione. I sistemi di ventilazione naturale o le parti naturali dei sistemi di ventilazione ibridi non sono trattati nel presente documento. Le applicazioni per la ventilazione residenziale non sono trattate nel presente documento. Le prestazioni dei sistemi di ventilazione negli edifici residenziali sono trattate nella norma EN 15665 e nella norma CEN/TR 14788. La classificazione utilizza diverse categorie. Per alcuni valori vengono forniti esempi e, per i requisiti, vengono presentati intervalli tipici con valori predefiniti. I valori predefiniti sono riportati nell'Allegato B e un modello per le specifiche nazionali è riportato nell'Allegato A. È importante che la classificazione sia sempre appropriata al tipo di edificio e alla sua destinazione d'uso e che le basi della classificazione siano spiegate se non si utilizzano gli esempi forniti nel presente documento. Giurisprudenza La giurisprudenza prima dell’emanazione del D.Lgs. 81/08, definiva “ambiente di lavoro”: «quello che circonda il lavoratore in tutta la fase in cui si svolge l'attività lavorativa, compresi i luoghi in cui i lavoratori devono recarsi per incombenze di qualsiasi natura» (Cass. Pen. Sez. IV del 27 giugno 2013, n. 28167) (Cass. Pen. Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 19553) (Cass. Pen. Sez. IV, 19 maggio 2011, n. 28780) (Cass. Pen. Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36267) (Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2013, n. 2343) (Cassazione Penale Sez. 3 del 27 Ottobre 2022 n. 40606) Regolamenti edilizi locali /Linee guida regionali Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia Nelle Linee Guida in materia di Requisiti Igienico-Sanitari dei Luoghi di Lavoro si riporta che per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni; mentre per impianti produttivi si intendono i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi.
Sommario
1. Premessa
2. Il D.Lgs. 81/2008 3. Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 4. Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro 5. Lavorazioni insalubri 6. Industrie insalubri 7. Linee guida microclima e illuminazione/altro 8. Interpelli 9. Norme tecniche 10. Giurisprudenza 11. Regolamenti edilizi locali /Linee guida regionali 12. Altri Documenti 13. Barriere architettoniche 14. Normativa e Documenti di approfondimento Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2026
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Collegati
Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list Microclima ambienti moderati: EN ISO 7730 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro Check list Luoghi di lavoro: TUS Titolo II Allegato IV Piano della viabilità aziendale D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 Indagine sui servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - INAIL Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 (Permit-required confined spaces) DVR & Procedure Spazi confinati UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello Pavimenti industriali: UNI 11146:2005 Banchine di carico - Sicurezza zona carico/scarico Linee di indirizzo edifici lavorativi Valutazione del rischio ambienti freddi Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi
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