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Elenco sostanze soggette a restrizioni: Allegato XVII REACH / Update 21.04.2026

Elenco sostanze soggette a restrizioni: Allegato XVII REACH / Update 21.04.2026
 
Appunti Chemicals
  Newsletter n. 2585 del 21 Aprile 2026  
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Elenco sostanze soggette a restrizioni Allegato XVII REACH

Elenco sostanze soggette restrizioni All. XVII REACHUpdate 04.2026

ID 15003 | Rev. 13.0 del 21.04.2026 / Last update Regolamento (UE) 2025/1988

Il Documento allegato elenca le sostanze dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH (soggette a restrizioni), con note e link dei Regolamenti che hanno modificato l'elenco (dal 2019).

Le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, per le quali l'allegato XVII prevede una restrizione non sono fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate se non ottemperano alle condizioni di tali restrizioni. 

L’elenco contiene 78 sostanze uniche al 10 Dicembre 2025 (ECHA).
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21.04.2026 Regolamento (UE) 2026/859 (GU L 2026/859 del 21.4.2026)

Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli. (GU L 2026/859 del 21.4.2026). Entrata in vigore:11.05.2026

(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 83)
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03.10.2025 Regolamento (UE) 2025/1988 (GU L 2025/1988 del 3.10.2025)

Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio. (GU L 2025/1988 del 3.10.2025). Entrata in vigore: 23.10.2025

(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 82)
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11.08.2025 Regolamento (UE) 2025/1731 (GU L 2025/1731 dell'11.8.2025)

Regolamento (UE) 2025/1731 della Commissione, dell'8 agosto 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni. (GU L 2025/1731 dell'11.8.2025). Entrata in vigore: 31.08.2025

(Modifiche Appendice 2, 4, 6 e 11 Allegato XVII)
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06.06.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 (GU L 2025/90479 del 6.6.2025)

Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (GU L 238 del 27.9.2023)

GU L 2025/90479 del 6.6.2025

(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 78)
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03.06.2025 Regolamento (UE) 2025/1090 (GU L 2025/1090 del 3.6.2025)

Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la N,N-dimetilacetammide (DMAC) e l’1-etilpirrolidin-2-one (NEP). (GU L 2025/1090 del 3.6.2025). Entrata in vigore 23.06.2025

 (Modifica Allegato XVII aggiunte voci 80 e 81)
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02.04.2025 Regolamento (UE) 2025/660 (GU L 2025/660 del 2.4.2025)

Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione, del 1° aprile 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla. (GU L 2025/660 del 2.4.2025). Entrata in vigore: 22.04.2025

(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 50 bis)
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20.09.2024 Regolamento (UE) 2024/2462 (GU L 2024/2462 del 20.9.2024)

Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate. (GU L 2024/2462 del 20.9.2024). Entrata in vigore: 10.10.2024

(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 79)
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13.08.2024 Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 (GU L 2024/90510 del 13.8.2024)

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6). (GU L 2024/90510 del 13.8.2024)

(Rettifica Allegato XVII voce 70)
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17.05.2024 Regolamento (UE) 2024/1328 (GU L 2024/1328 del 17.5.2024)

Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano(D6). (GU L 2024/1328 del 17.5.2024). Entrata in vigore: 06.06.2024

(Sostituzione Allegato XVII voce 70)
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27.09.2023 Regolamento (UE) 2023/2055 (GU L 238/67 del 27.09.2023)

Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. (GU L 238/67 del 27.09.2023). Entrata in vigore: 17.10.2023

(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 78)
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17.07.2023 Regolamento (UE) 2023/1464 (GU L 180/12 del 17.7.2023)

Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. (GU L 180/12 del 17.7.2023). Entrata in vigore: 06.08.2023

(Modifica Allegato XVII aggiunta voce 77 - Formaldeide - N. CAS 50-00-0 - N. CE 200-001-8 e sostanze che rilasciano formaldeide)
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Update 08.05.2023 Regolamento (UE) 2023/923 (GU L 123/1 dell’8.5.2023)

Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC. (GU L 123/1 del 8.5.2023). Entrata in vigore: 28.05.2023

(Modifica Allegato XVII, voce 63, colonna 2)
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Update 14.12.2021 Regolamento (UE) 2021/2204 (GU L 415/16 del 22.11.2021)

Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) (GU L 446/34 del 14.12.2021). Entrata in vigore: 03.01.2022

(Modifica solo le Appendici 2, 4, 6 dell’Allegato XVII)
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Update 23.11.2021 Regolamento (UE) 2021/2030 (GU L 415/16 del 22.11.2021)

(76) Ultima sostanza inserita N,N-dimetilformammide. Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide (GU L 415/16 del 22.11.2021). Entrata in vigore: 12.12.2021
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Elenco di tutti i regolamenti di modifica dell'Allegato XVII del REACH:

REACH   List of Amendments to Annex XVII   Restrictions
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

TITOLO VIII RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE, MISCELE E ARTICOLI

CAPO 1 Questioni generali

Articolo 67 Disposizioni generali

1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione.

Questa disposizione non si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di una sostanza nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo scientifici.

L'allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione.

2. Il paragrafo 1 non si applica all'uso delle sostanze in prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE, in relazione alle restrizioni destinate a controllare i rischi per la salute umana contemplati da detta direttiva.

3. Fino al 1° giugno 2013, uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali restrizioni esistenti più rigorose in relazione all'allegato XVII in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, a condizione che esse siano state notificate conformemente al trattato. La Commissione compila e pubblica un inventario di tali restrizioni entro il 1° giugno 2009.

ALLEGATO XVII

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI
...

Tutto il Documento in allegato

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83

83.
2,4-dinitrotoluene
N. CAS 121-14-2
N. CE 204-450-0

1. Dopo il 10 maggio 2027 è vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza negli articoli destinati ad utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.

2. Ai fini della presente voce, per «utilizzatore professionale» si intende qualsiasi lavoratore o lavoratore autonomo che operi al di fuori dei siti industriali.

3. Il paragrafo 1 non si applica:

a) agli esplosivi definiti all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/28/UE;

b) agli articoli per uso militare;

c) alle munizioni destinate ad essere utilizzate, conformemente alla legislazione nazionale, dalla polizia o da altre forze di sicurezza;

d) ai giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

f) agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.

4. Non rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 3, lettera a):

a) gli articoli pirotecnici definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE;

b) le munizioni.

5. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dall’11 maggio 2029 all’immissione sul mercato e all’uso del 2,4-dinitrotoluene nelle applicazioni seguenti, qualora siano immesse sul mercato per l’uso o siano utilizzate nei veicoli a motore definiti all’articolo 3, punto 16, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio:

a) microgeneratori di gas per pretensionatori delle cinture di sicurezza e attuatori del cofano;

b) pezzi di ricambio.

6. Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli a motore di cui al paragrafo 5 che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono stati immessi sul mercato tra l’11 maggio 2027 e l’11 maggio 2029;

b) contengono 2,4-dinitrotoluene solo nelle applicazioni elencate al paragrafo 5, lettera a) o b).

7. Il paragrafo 1 non si applica al 2,4-dinitrotoluene contenuto in articoli immessi sul mercato dell’Unione prima dell’11 maggio 2027.

Regolamento (UE) 2026/859 (GU L 2026/859 del 21.4.2026)

...
segue in allegato

Fonte ECHA

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
13.0 03.10.2026 Regolamento (UE) 2026/859 Certifico Srl
12.0 03.10.2025 Regolamento (UE) 2025/1988 Certifico Srl
11.0 11.08.2025 Regolamento (UE) 2025/1731 Certifico Srl
10.0 06.06.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 Certifico Srl
9.0 03.06.2025 Regolamento (UE) 2025/1090 Certifico Srl
8.0 02.04.2025 Regolamento (UE) 2025/660 Certifico Srl
7.0 20.09.2024 Regolamento (UE) 2024/2462 Certifico Srl
6.0 13.08.2024 Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 Certifico Srl
5.0 17.05.2024 Regolamento (UE) 2024/1328 Certifico Srl
4.0 27.09.2023 Regolamento (UE) 2023/2055 Certifico Srl
3.0 17.07.2023 Regolamento (UE) 2023/1464  Certifico Srl
2.0 08.05.2023 Regolamento (UE) 2023/923 Certifico Srl
1.0 02.04.2023 Regolamento (UE) 2021/2204 Certifico Srl
0.0 23.11.2021 Regolamento (UE) 2021/2030
Regolamento (UE) 2021/1297
Regolamento (UE) 2021/1199
Regolamento (UE) 2021/57
Regolamento (UE) 2020/2096
Regolamento (UE) 2020/2081
Regolamento (UE) 2020/1149
Regolamento (UE) 2019/1148
Regolamento (UE) 2019/957
Certifico Srl




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Collegati

Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
REACH - List of Amendments to Annex XVII - Restrictions



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