
Cartello di cantiere / Obblighi e Note - Aprile 2026
ID 15645 | 13.04.2026 / Allegato
Il D.P.R. 380/2001 all’art. 27, comma 4 prescrive l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.
Prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere
- Circolare del Ministero LLPP n. 189 del 24 gennaio 1953 - Circolare del Ministero LLPP n. 1729 del 1° giugno 1990 - D.P.R. 380/2001 all’art. 27, comma 4 - Art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 (abrogato / ndr) prescrive l’indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese; - Art. 105, comma 15 del d.Lgs. 50/2016 (abrogato / ndr) prescrive l’indicazione dei nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. - Art. 119, comma 13 del d.lgs. 36/2023 prescrive che “Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici”. - Art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l’indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici; - Art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l’indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.
Contemporaneamente alla consegna dei lavori è, quindi, necessario che l’impresa esecutrice delle opere predisponga il cartello di identificazione dei lavori da installare in prossimità dell’accesso al cantiere; tale cartello dovrà indicare:
- il tipo di opere da realizzare; - l’importo delle opere da realizzare; - le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.); - gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire; - la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale); - l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale); - le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici); - il nome del progettista architettonico; - il nome del progettista delle strutture; - il nome del progettista degli impianti; - il nome del direttore dei lavori; - il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere; - il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza); - il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza); - il nome del direttore di cantiere; - i responsabili delle imprese subappaltatrici.
Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati nel cartello di cantiere anche:
- scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza; - categorie di lavoro eseguite; - ribasso d’asta; - responsabile del procedimento; - durata dei lavori.
Di seguito viene riportato un cartello di cantiere tipo per consentire di visualizzare meglio le indicazioni appena elencate.
Cartello di cantiere esempio
| Lavori di |
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| Stazione appaltante/Committente |
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| Importo dei lavori |
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| Autorizzazione |
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| Progetto architettonico |
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| Progetto delle strutture |
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| Progetto degli impianti |
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| Direzione dei lavori |
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| Direttori operativi |
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| Ispettori di cantiere |
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| Alta sorveglianza |
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| Coordinatore per la sicurezzain fase progettazione |
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| Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione |
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| Direttore di cantiere |
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| Data Inizio lavori |
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| Data Fine lavori |
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| R.S.P.P. |
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| Notifica preliminare |
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| ... |
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Il cartello di cantiere e le sanzioni per pubblicità
Il DL 507/1993 all'Art. 17 che stabilisce che i cartelli obbligatori (inferiori a ½ metro quadrato) sono esenti da imposte pubblicitarie.
E' possibile che regolamenti locali possano sanzionare l’esposizione di cartelli di cantiere come cartelli pubblicitari per determinate dimensioni / contenuti difformi o non contemplati o segnalati come pubblicitari. ... segue allegato
Info / download
CP Sez. 3 n. 10087 del 16 Marzo 2026
Collegati D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 Circolare Min. LLPP 24/01/1953 n. 189Circolare Min. LLPP 01/06/1990 n. 1729 Cassazione Penale Sez. 3 n.. 10087 del 16 Marzo 2026


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