~ 2000 / 2026 ~
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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 2461 del 11 Aprile 2026 | ||
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Circolare Inail n. 12 del 10 aprile 2026 / Patente a crediti: DD 6 marzo 2026 n. 24 ID 25970 | 11.04.2026 / In allegato Circolare Inail n. 12 del 10 aprile 2026 Premessa La patente a crediti è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, finalizzato a garantire la sicurezza sul lavoro e a selezionare operatori affidabili, entrato in vigore dal 1° ottobre 2024. La patente a crediti è disciplinata dall’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, e con decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 sono state definite le relative modalità attuative. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti con la circolare n. 4 del 2024 e con successive note operative. La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni e incrementabile in presenza di requisiti premiali; il possesso del punteggio minimo è necessario per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l’interdizione dall’attività. A. Costituzione delle Commissioni territoriali e ambito di competenza Con il decreto direttoriale del 6 marzo 2026, n. 24 (allegato 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali composte da rappresentanti dell'INL e dell'Inail per la valutazione e il recupero dei crediti di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’articolo 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 prevede che nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a). Il decreto direttoriale prevede all’articolo 1 la costituzione delle Commissioni territoriali presso gli Ispettorati d’area metropolitana e gli Ispettorati territoriali competenti sui capoluoghi di regione, con attribuzione ai medesimi uffici delle funzioni di segreteria delle Commissioni. Per quanto riguarda l’Istituto, le Commissioni territoriali sono composte dal Direttore regionale o da Dirigente dallo stesso delegato e da un funzionario individuato dal Direttore regionale, esperto nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito territoriale. A tale fine, le Direzioni regionali provvedono a comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro di competenza il nominativo del Direttore regionale e del Dirigente delegato e a designare n. 2 funzionari, di cui uno in qualità di titolare e uno in qualità di supplente, da individuare tra i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza regionale o della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale. Agli articoli 2 e 3 del citato decreto direttoriale è individuato l’ambito di competenza di ciascuna Commissione e regolamentata la procedura per la presentazione in via telematica della richiesta di integrazione dei crediti alla quale può essere allegato, oltre alla pertinente documentazione, anche eventuale Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi. B. Individuazione delle modalità operative per il recupero dei crediti Al fine di uniformare l'attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, l'INL e l'Inail predispongono apposite linee guida che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale. Gli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale definiscono le modalità di delibera delle Commissioni, prevedendo che le stesse si riuniscono presso la sede INL, anche in modalità videoconferenza, secondo un calendario concordato tra Inail e INL. All’esito dell’istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere: C. Monitoraggi Infine, l’articolo 6 del decreto direttoriale affida all’INL il monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’esperienza applicativa delle Commissioni territoriali al fine di proporre l'eventuale aggiornamento delle disposizioni e la revisione delle linee guida di cui all’articolo 5, comma 4. [...] Fonte: INAIL Collegati |
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