Certifico AI

Informazione tecnica HSE

// Documenti disponibili n: 46.073
// Documenti scaricati n: 35.449.334

Circolare M.I. n. 674 del 15 Gennaio 2026 / Inquadramento attività di bar e ristorazione ai locali di pubblico spettacolo

Circolare M.I. n. 674 del 15 Gennaio 2026 / Inquadramento attività di bar e ristorazione ai locali di pubblico spettacolo
 
Appunti Prevenzione Incendi
  Newsletter n. 1549 del 17 Gennaio 2026  
Salve Visitatore


Circolare Min. Interno  n. 674 del 15 Gennaio 2026

Circolare M.I. n. 674 del 15 Gennaio 2026
Inquadramento
attività bar/ristorazione ai locali di intrattenimento/pubblico spettacolo

ID 25345 | 16.01.2025 / Download Circolare

Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo - Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi. 

1. Finalità

La presente circolare fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Gli indirizzi sono fondati sulle fonti normative vigenti e chiarimenti ufficiali già forniti da questa Direzione Centrale al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale.

2. Assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011

Si richiama il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto. La medesima nota chiarisce che:

- qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni; 

- restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

3. Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo

Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.

Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione: 

- il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo; 
- il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I - attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico. 

4. Attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke)

Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:

- non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15). 

5. Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti

I bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Come indicato all’articolo 3 del citato D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

- nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
- nell’allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.

La suddetta valutazione riguarda pertanto il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni. 

6. Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell’emergenza antincendio – Chiarimenti applicativi

In relazione ai profili di sicurezza sopra richiamati, si ritiene opportuno fornire un chiarimento in merito al rapporto tra la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo vigente.

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo.

Ciò nondimeno, la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.

Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo. 

In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Tale impostazione è stata esplicitamente chiarita dalla Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021, nella quale si evidenzia come una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

La medesima circolare richiama inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli “occupanti” e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.

Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. Minicodice), all’Allegato I, definisce l’affollamento facendo riferimento agli “occupanti”, intesi come tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza. 

Ne deriva che:

1) nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico; 

2) nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.

Restano quindi distinti i due piani normativi: il DVR tutela i lavoratori, mentre la gestione della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un approccio inclusivo, come chiarito dagli atti ufficiali di questa Amministrazione.

Si richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività.

Tali figure, infatti, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio. 

7. Disposizioni finali

La presente circolare ha carattere di indirizzo operativo ed è finalizzata a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette al D.P.R. 151/2011 e dei relativi profili di rischio, nonché dei locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici soggetti al TULPS.

Restano ferme le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e degli enti territoriali per i profili di rispettiva competenza, nonché l’obbligo, in capo ai gestori delle attività, di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e di adeguare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza all’evoluzione delle modalità di esercizio.

Le Direzioni regionali e i Comandi sono invitati a dare ampia diffusione alla presente circolare e ad assicurare la coerente applicazione degli indirizzi in essa contenuti. 
...
segue allegato



Info / download




Collegati
D.M. 19 Agosto 1996
Decreto 22 novembre 2022
Decreto 3 settembre 2021
Decreto 2 settembre 2021
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II 

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Nota MI prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS) / Quadro normativo
Le manifestazioni ed i locali di pubblico spettacolo
Affollamento massimo locali pubblico spettacolo: quadro normativo
Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI



Documenti Abbonati Sicurezza Lavoro Articoli ultimi inseriti
Documenti Abbonati Marcatura CE Articoli più letti
Documenti Abbonati Normazione Norme armonizzate
Documenti Abbonati Merci Pericolose File CEM
Documenti Abbonati Chemicals Testi consolidati
Documenti Abbonati Ambiente Vademecum
Documenti Abbonati macchine Codici
Documenti Abbonati Appunti Impianti Norme armonizzate Click
Documenti Abbonati Costruzioni Documenti Abbonati Full Plus
Documenti Abbonati Prevenzione Incendi Store





 

sono siti di:

Certifico S.r.l.
Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT
Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT
tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina Privacy.

INVIO NEWSLETTTER
Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”.


L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter
 
certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024
 
Icon Linkedin  Icona X  
Linea Footer
Certifico Srl 2000-2026 | VAT IT02442650541
Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024