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SCIA antincendio spettacoli dal vivo: stabilizzata la semplificazione / Update DL n. 182/2025 "Semplificazioni"

SCIA antincendio spettacoli dal vivo: stabilizzata la semplificazione / Update DL n. 182/2025 "Semplificazioni"
 
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  Newsletter n. 1289 del 19 Dicembre 2025  
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SCIA anticendio spettacoli dal vivo   stablilizzata la semplificazione

SCIA antincendio spettacoli dal vivo: stabilizzata la semplificazione | Update DL n. 182/2025 "Semplificazioni"

ID 19174 | Update Rev. 5.0 del 19.12.2025 / Nota completa in allegato
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19.12.2025

La Legge 2 dicembre 2025 n. 182 Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (GU n.281 del 03.12.2025), all’Art. 34 stabilisce i requisiti della SCIA semplificata con l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’Art. 7 del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 201 (cultura) e rimanda ad apposito Decreto Min Interno le regole tecniche per la rispondenza del luogo (da attestare tecnico).
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Legge 2 dicembre 2025 n. 182

Art. 34 Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche 

1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonche' della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».
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08.01.2025

Stabilizzata definitivamente, dopo le proroghe susseguite, dal 1° gennaio 2025, la semplificazione della SCIA antincendio per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.

Lo prevede l'Art. 7 c.2 del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 201 Misure urgenti in materia di cultura (GU n.302 del 27.12.2024), convertito Legge 21 febbraio 2025 n. 16 (GU n.46 del 25.02.2025), che rende strutturale la semplificazione della SCIA antincendio per la realizzazione di spettacoli dal vivo (come indicati).
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Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 201
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Art. 7 Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

1. All’articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

2. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative (periodo in grassetto aggiunto dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 16 di conversione / ndr), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

3. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b) , è inserita la seguente: «b -bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».
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18.05.2024

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
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01.03.2024

Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Milleproroghe 2024) / Legge di conversione Legge 23 febbraio 2024 n. 18

La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5  Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.
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31.12.2023

Nella GU n. 303 del 30.12.2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 spettatori (il milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori / ndr), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.

Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215

Articolo 7 comma 5

5. All’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».
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Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

In rosso le modifiche del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
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27.02.2023

Decreto Milleproroghe 2023

Nella GU n. 49 del 27.02.2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023) che, all'articolo 7 comma 7-sexies, ha prorogato al 31 dicembre 2023, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già disposte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni).

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.
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Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14

7-sexies. All’articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», dopo le parole: «che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical» sono inserite le seguenti: «nonché le proiezioni cinematografiche» e le parole: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23» sono sostituite dalle seguenti: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «dal vivo» sono aggiunte le seguenti: «e proiezioni cinematografiche».
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Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

In rosso le modifiche del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 19.12.2025 Legge 2 dicembre 2025 n. 182
Legge 21 febbraio 2025 n. 16
Certifico Srl
4.0 08.01.2025 Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 201 Certifico Srl
3.0 18.05.2024 Circolare Ministero MI n. 15015 del 7 maggio 2024 Certifico Srl
2.0 01.03.2024 Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Certifico Srl
1.0 31.12.2023 Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 Certifico Srl
0.0 08.03.2023 --- Certifico Srl






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Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024
Decreto-Legge 30 dicembre 2023 n. 215
Decreto 22 novembre 2022

D.M. 19 Agosto 1996
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198
Legge 24 febbraio 2023 n. 14



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