Decreto 29 settembre 2016 n. 200

SEVESO III: disciplina consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna
Decreto 29 settembre 2016 n. 200
Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani...
ID 24116 | 16.06.2025
I controlli sulle importazioni dei prodotti chimici soggetti alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
________
Nell’ambito delle attività relative ai controlli extratributari di competenza di ADM uno degli impegni prioritari è la tutela della sicurezza dei consumatori, della salute umana e dell’ambiente. In tale contesto una particolare importanza ricopre il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.mm.ii - da ora in poi Regolamento - il quale prevede che i prodotti chimici (sostanze in quanto tali, miscele o articoli) siano sottoposti ad un “sistema unico” integrato di registrazione delle sostanze, valutazione dei rischi per la salute e per l’ambiente, autorizzazione e restrizione per i prodotti chimici rischiosi per la salute umana e per l’ambiente. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, il Regolamento non si applica:
a) alle sostanze radioattive che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996;
b) alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito;
c) alle sostanze intermedie non isolate;
d) al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di miscele.
Nel medesimo articolo, inoltre, è specificato che i rifiuti, quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli, come definite dall'articolo 3 del regolamento.
Si evidenzia, infine, che in casi specifici, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, gli Stati membri possono consentire esenzioni dal Regolamento REACH se necessario nell'interesse della difesa.
Lo scopo del Regolamento è quello di assicurare un adeguato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, garantendo, allo stesso tempo, la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno. A tal fine il Regolamento contiene disposizioni che si applicano sia alla fabbricazione sia all’immissione sul mercato, coinvolgendo quindi anche gli importatori.
Nel premettere che le indicazioni di carattere generale possono essere reperite sul sito del Ministero della salute (Ministero della Salute - Rischio chimico), sul sito dell’Helpdesk REACH - Servizio nazionale di assistenza alle imprese (Helpdesk REACH | Registration Evalutation Authorisation of Chemicals) e sul sito intergovernativo https://www.reach.gov.it/ e tenuto conto che gli Uffici territoriali e centrali dell’Agenzia sono impegnati in attività di controllo rafforzato delle sostanze e dei prodotti in argomento, si forniscono a seguire direttive sulle modalità di effettuazione dei controlli doganali sulle sostanze, miscele e sugli articoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento in questione.
...
segue allegato
Collegati
Decreto 29 settembre 2016 n. 200
Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani...
ID 21720 | 19.04.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004
Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della discipl...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024