1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, ad eccezione:
- dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato, che si applicano dal 1 marzo 2018, e - del paragrafo 4, lettera a), dell'allegato, che si applica dal 1 marzo 2018 nella misura in cui riguarda le seguenti sostanze:
bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4- dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di disodio anidro; ottaborato di disodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononan-1-oico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicicloesilftalato e triflumizolo (ISO).
Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consig...