Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2023/1434

ID 19954 | | Visite: 2472 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/19954

Regolamento delegato  UE  2023 1434

Regolamento delegato (UE) 2023/1434 / XIX ATP Regolamento CLP

ID 19954 | 11.07.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3

GU L 176/3 dell' 11.7.2023

Entrata in vigore: 31.07.2023

_________

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco delle note che possono essere associate a una o più voci di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l’identificazione, la classificazione e l’etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l’etichettatura delle miscele.

(2) Nel suo parere dell’11 giugno 2020 relativo all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha raccomandato di aggiungere una nuova nota all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per chiarire che la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce. Per le parti non comuni di una sostanza, secondo il RAC è necessario valutare se le loro proprietà pericolose possano giustificare una classificazione più rigorosa (categoria superiore) o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio (includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo) per la stessa classe di pericolo. È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota X all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché in futuro tale nota sarà probabilmente assegnata ad altre sostanze con le stesse proprietà, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.

(3) I pareri del RAC del 20 settembre 2019 relativo all’acido borico, al triossido di diboro, all’eptaossido di tetraboro disodio, idrato, al tetraborato di disodio, anidro, all’acido ortoborico, sale sodico, al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato, e dell’11 giugno 2020 relativo all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali hanno illustrato le prove scientifiche del fatto che la tossicità riproduttiva di ciascuno di questi gruppi di sostanze è dovuta a una particella molecolare comune a tutte le sostanze del rispettivo gruppo. Nell’esaminare le proposte di classificazione armonizzata di determinati composti del boro e dell’acido 2-etilesanoico e dei suoi sali, gli esperti degli Stati membri, consultati nell’ambito del gruppo di esperti CARACAL (autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP)], hanno chiesto di aggiungere nuove note nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base delle discussioni in seno al gruppo di esperti CARACAL, tali note sono necessarie per consentire un’identificazione più precisa del pericolo di miscele che contengono più sostanze appartenenti alla stessa «voce di gruppo». Il principio dell’additività dovrebbe applicarsi alle sostanze il cui pericolo è dovuto alla presenza o alla formazione di una particella molecolare comune. Di conseguenza è necessario tenere conto del contributo di tali sostanze alla caratteristica di pericolo complessiva della miscela in proporzione alla loro concentrazione, confrontando il limite di concentrazione generico o specifico applicabile con la somma delle concentrazioni delle sostanze presenti. È pertanto opportuno aggiungere due nuove note, la nota 11 e la nota 12, all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché la nota 11 dovrebbe essere assegnata all’acido borico e ai suoi sali, nonché ad altri composti borici che rilasciano acido borico/borato, data la specificità delle voci in questione, è opportuno che tale nota sia formulata in modo da risultare specifica per tali voci. Poiché in futuro la nota 12 sarà probabilmente assegnata a sostanze diverse dall’acido 2-etilesanoico e dai suoi sali, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

L’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) alla sezione 1.1.3.1, è aggiunta la seguente nota X:

«Nota X:
La classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la o le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo).»;

2) alla sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12 seguenti:

«Nota 11:
La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %.

Nota 12:
La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2023 1434.pdf)Regolamento delegato (UE) 2023/1434
 
IT370 kB336

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States IAEA Ed  2023
Lug 12, 2024 73

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States Ed. 2023

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States 2023 Edition / IAEA ID 22248 | 12.07.2024 / Attached The 2023 edition of this publication contains integrated reports combining nuclear reactor operating experience data with design characteristics and dashboards. The integrated… Leggi tutto
Radioactive Waste Management   IAEA 2023
Lug 12, 2024 77

Radioactive Waste Management

Radioactive Waste Management / Solutions for a Sustainable Future ID 22247 | 12.07.2024 Proceedings of an International Conference, Held in Vienna, Austria, 1–5 November 2021 The IAEA International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future brought together… Leggi tutto
Relazione annuale 2024 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 04, 2024 103

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 22175 | 04.07.2024 / In allegato Nel documento, ISIN illustra le attività del 2023 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. L’Ispettorato presenta il resoconto annuale sulle attività istituzionali svolte nel 2023,… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 514

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 26, 2024 145

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024 ID 22128 | Last update: 24.06.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Giu 18, 2024 112

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 111298

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 76604

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto