Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2020/1676

ID 12031 | | Visite: 4073 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/12031

Regolamento delegato UE 2020 1676

Regolamento delegato (UE) 2020/1676 

Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate

GU L 379/1 del 13.11.2020

Entrata in vigore: 14.11.2020

...

La Commissione Europea

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» (UFI) nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle prescrizioni gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell’uso per il quale una miscela è immessa sul mercato.
(2) Il settore delle pitture ha espresso una preoccupazione specifica sulla praticabilità delle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria nel caso di pitture formulate in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita. Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione può essere chiesto di formulare e fornire pitture con un numero quasi illimitato di composizioni diverse. Ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria, i responsabili della formulazione dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare UFI in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all’avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell’UFI. In entrambi i casi l’onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato.
(3) Per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le pitture personalizzate, in particolare per le piccole e medie imprese, le prescrizioni devono essere modificate dal Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione al fine di prevedere la possibilità di esentare le pitture personalizzate dagli obblighi di notifica di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dall’obbligo, previsto nel medesimo allegato, di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate devono tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni di cui all’allegato VIII.
(4) Alla luce di quanto sopra, è opportuno modificare l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di stabilire una regola per le pitture personalizzate che non sono oggetto di notifica delle informazioni e di creazione di un UFI corrispondente, in base alla quale sull’etichetta della pittura personalizzata devono essere indicati gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata. Inoltre, se la pittura personalizzata contiene una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, tale concentrazione dovrebbe essere inclusa nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata, giacché è più probabile che le miscele contenute nelle pitture personalizzate in tale concentrazione siano rilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria.
(5) Considerati l’avvicinarsi della data di messa in conformità delle miscele per l’uso professionale e da parte dei consumatori, fissata per il 1o gennaio 2021 nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il fatto che il presente atto consente a tutti i settori di conformarsi al suddetto allegato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli identificatori unici di formula di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata in una concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell’articolo 45 sono inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata e ivi figurano insieme, elencati in ordine decrescente di concentrazione delle miscele nella pittura personalizzata, in conformità alle disposizioni dell’allegato VIII, parte A, punto 5.
Nel caso previsto al primo comma, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata accanto all’identificatore unico di formula corrispondente, in conformità all’allegato VIII, parte B, punto 3.4.
Ai fini del presente paragrafo per pittura personalizzata si intende una pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori.

____

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 1676.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/1676
 
IT507 kB601

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Nov 18, 2024 155

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 111

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 133

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 159

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 115

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto
Direttiva 2009 32 CE   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 198

Direttiva 2009/32/CE

Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22819 | 28.10.2024 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei… Leggi tutto
Ott 28, 2024 96

Direttiva 88/344/CEE

Direttiva 88/344/CEE / Solventi da estrazione Direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988)… Leggi tutto
Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n  64   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 118

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64

Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22817 | 28.10.2024 / Testo consolidato allegato Decreto Legislativo 4 febbraio 1993 n. 64Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 85854

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto