Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186
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Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 / Consolidato 2021
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.
GU n.266 del 15-11-2011
Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2011
Modifiche
05/12/2012
La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 2012, n. 271 (in G.U. 05/12/2012 n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3
08/07/2016
La Legge 7 luglio 2016, n. 122 (in G.U. 08/07/2016, n.158) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 8.
27.11.2017
La Legge 20 Novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017 n. 277) ha disposto (con l'art. 15) l'introduzione dell'Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità).
Regolamento (CE) n. 1272/2008
...
Articolo 48 Pubblicità
1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione.
2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta.
Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Modiche in rosso
...
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito denominato: «regolamento».
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento.
2. Nelle more delle designazioni dell’autorità competente o delle autorità competenti di cui all’articolo 43 del regolamento, si intende «Autorità competente nazionale» il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e si intendono «Autorità competente locali» quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell’ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all’allegato A, punto 3.3, dell’Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR).
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto si in- tende per:
a) etichetta trasporto: l’etichetta utilizzata secondo le disposizioni per il trasporto di merci pericolose;
b) etichetta: l’etichetta utilizzata secondo le disposizioni del regolamento.
Art. 3. Violazione dell’obbligo derivante dagli articoli 4, 11 e 61 del regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il produttore di articoli e l’importatore che, nelle ipotesi previste dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifi- ca senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione am- ministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che nelle ipotesi previste dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, non classifica una sostanza o la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo V del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il fornitore, l’importatore che nelle ipotesi previste dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, non etichetta ed imballa una sostanza o una miscela classificata come pericolosa, ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme da quanto prescritto dai titoli III e IV del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore o l’importatore che nelle ipotesi previste dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento non etichetta una miscela, ovvero la etichetta in modo difforme da quanto prescritto dal titolo III del regolamento è soggetto alla sanzione am- ministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l’importatore di articoli che nelle ipotesi previste dall’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, omette di classificare, etichettare ed imballare gli articoli di cui alla sezione 2.1 dell’allegato I del medesimo regolamento, ovvero li classifica, li etichetta e li imballa in modo difforme dalle prescrizioni indicate dal medesimo articolo 4, paragrafo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, omette, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, di tener conto di una sostanza classificata come pericolosa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisce reato il fornitore di una sostanza che non ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
Art. 4. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e 49 del regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di identificazione, esame e valutazione delle informazioni disponibili sulle sostanze o sulle miscele stabilito dagli articoli 5 e 6 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il soggetto che assume la responsabilità dell’immissione sul mercato che nel- le ipotesi previste dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, non esegue, ovvero esegue in modo difforme le prove ivi prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che non si conforma alle prescrizioni poste dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, entro il termine ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore, il soggetto responsabile della liquidazione dell’impresa del fornitore o il soggetto che assume la responsabilità dell’immissione sul mercato di una sostanza o di una miscela che non ottempera, ovvero ottempera in modo difforme, agli obblighi di raccolta, e di messa a disposizione delle informazioni imposti dall’articolo 49, paragrafo 1, primo periodo, e paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Art. 5. Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 7 del regolamento in materia di sperimentazione su animali e sull’uomo.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua prove sugli animali in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua prove su primati non umani, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua prove sugli esseri umani, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 euro a 150.000 euro.
Art. 6. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10, 12 e 15 del regolamento in materia di revisione della classificazione, limiti di concentrazione e fattori M.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non ottempera all’obbligo di stabilire i limiti di concentrazione specifici ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, ed al di fuori dei casi previsti dall’articolo 10, paragrafo 4, primo periodo, del medesimo regolamento, non ottempera all’obbligo di stabilire i fattori M, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
3. Chiunque, nelle ipotesi previste dall’articolo 10, paragrafo 4, secondo periodo, del regolamento, viola l’obbligo di stabilire un fattore M, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall’articolo 12 del regolamento, non ottempera alle prescrizioni in materia di classificazione previste dal medesimo articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento, non ottempera, ovvero ottempera con ritardo ingiustificato all’obbligo di revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele ivi prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
Art. 7. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del regolamento in materia di etichettatura.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, non ottempera alle prescrizioni in materia di etichettatura ivi contemplate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che immette la medesima sul mercato nazionale e non utilizza nell’etichetta la lingua italiana ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’articolo 24 del regolamento, riporta sull’etichetta o nella scheda dati di sicurezza, una denominazione chimica alternativa non autorizzata secondo la procedura contemplata dal medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza che, nelle ipotesi previste dall’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento, usa la denominazione chimica alternativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dai punti 1.5.1 o 1.5.2 dell’allegato I del regolamento, applica un’etichetta redatta in violazione dei criteri definiti nei medesimi punti 1.5.1 o 1.5.2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall’articolo 28, paragrafo 2, del regola- mento, fornisce al pubblico una sostanza o una miscela che non riporta nell’etichetta, ovvero riporta in modo errato o parziale, il consiglio di prudenza indicato dal medesimo articolo 28, paragrafo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento, fornisce al pubblico una sostanza o una miscela pericolosa senza ottemperare all’obbligo indicato dal medesimo articolo 29, paragrafo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall’articolo 30, paragrafi 1, primo periodo, e 2, del regolamento, non ottempera, ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo non conforme, agli obblighi di aggiornamento dell’etichetta ivi contemplati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura previste dagli articoli 31, paragrafi da 1 a 4, e 32, paragrafi 1, 4 e 6, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
Art. 8. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi previste dall’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall’articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014 (introdotto da Legge 7 luglio 2016, n. 122)
Art. 9. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 e 40 del regolamento in materia di comunicazioni e di notifica all’Agenzia.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante e l’importatore che, nelle ipotesi previste dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, non ottempera all’obbligo di comunicazione ivi previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro il fabbricante, l’importatore o il gruppo di fabbricanti o importatori che:
a) nelle ipotesi previste dall’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento, non ottempera all’obbligo di notifica ivi contemplato, ovvero vi ottempera oltre il termine previsto dall’articolo 40, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
b) nelle ipotesi previste dall’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, non ottempera all’obbligo di aggiornamento ivi contemplato.
Art. 10. Violazione agli obblighi derivanti dall’articolo 45 del regolamento in materia di comunicazione all’Archivio dell’Istituto superiore di sanità.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’importatore o l’utilizzatore a valle responsabile della commercializzazione di miscele sul mercato nazionale, che non ottempera all’obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 15 e all’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, all’organismo designato ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. (introdotto da Legge 20 Novembre 2017, n. 167)
Art. 11. Criteri per la decurtazione delle sanzioni
1. Nei casi previsti dall’articolo 3, commi da 2 a 5, dall’articolo 4, commi 2 e 4, dall’articolo 7, commi 6 e 8, e dall’articolo 8, comma 2, la sanzione è diminuita da un terzo alla metà se la condotta è posta in essere dall’autore in difformità alle prescrizioni indicate dalle medesime disposizioni.
Art. 12. Sistema di controlli ufficiali
1. L’attività di controllo ufficiale è prerogativa delle «Autorità competenti» di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorità competenti» di cui all’articolo 2, comma 2, l’Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) individuano le modalità di coordinamento adeguate per attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall’articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242.
3. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. I soggetti che svolgono l’attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.
Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attività ispettive nonché di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle tematiche della valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, anche attraverso convenzioni stipulate con l’università ed enti di ricerca. (dichiarata l'illegittimità costituzionale Corte costituzionale, con Sentenza 19 novembre 2012, n. 271)
Art. 14. Disposizioni finali
1. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto.
2. Sono abrogati:
a) l’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
b) l’articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011
F.to
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