Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2018/588 Modifica Allegato XVII REACH

ID 5997 | | Visite: 8750 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/5997

Regolamento UE 2018 588

Regolamento (UE) 2018/588 | Restrizione  sostanza 1-metil-2-pirrolidone (REACH)

della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

Allegato

Nell'allegato XVII (*) del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:

(*) ALLEGATO XVII RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita

71. 1-metil-2-pirrolidone (NMP)
N. CAS 872-50-4
N. CE 212-828-1

1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.

2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.

3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.

 ..

GUUE  L 99/3 19 Aprile 2018

Entrata in vigore: 09 Maggio 2018 

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2018_588.pdf)Regolamento (UE) 2018/588
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
IT381 kB1177

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Mag 26, 2023 49

Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 123

Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 123 Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. (GU n.105 del 07.05.1999)… Leggi tutto
Mag 25, 2023 92

Circolare Min Salute n. 20553 del 17.05.2023

Circolare Min Salute n. 20553 del 17.05.2023 / Limiti massimi di residui (LMR) Modifiche degli allegati II, III, IV e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive INDIRIZZI OPERATIVI 1. PREMESSA Nella riunione del Comitato Permanente Residui sulle piante, animali, alimenti e… Leggi tutto
Mag 25, 2023 115

Regolamento (UE) n. 574/2011

Regolamento (UE) n. 574/2011 / Livelli massimi di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di… Leggi tutto
Mag 03, 2023 535

Direttiva n. 2005/31/CE

Direttiva n. 2005/31/CE Direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con… Leggi tutto
Mag 03, 2023 157

Decreto 1° febbraio 2007

Decreto 1° febbraio 2007 Recepimento della direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformita' e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 80795

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 57153

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto