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Regolamento (UE) 2018/588 Modifica Allegato XVII REACH

ID 5997 | | Visite: 9989 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/5997

Regolamento UE 2018 588

Regolamento (UE) 2018/588 | Restrizione  sostanza 1-metil-2-pirrolidone (REACH)

della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

Allegato

Nell'allegato XVII (*) del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:

(*) ALLEGATO XVII RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita

71. 1-metil-2-pirrolidone (NMP)
N. CAS 872-50-4
N. CE 212-828-1

1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.

2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.

3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.

 ..

GUUE  L 99/3 19 Aprile 2018

Entrata in vigore: 09 Maggio 2018 

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Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
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Tags: Chemicals Reach

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