Slide background
Slide background




REACH Authorisation Decisions List | Last update 06.11.2020

ID 12020 | | Visite: 1607 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/12020

REACH Authorisation List

REACH Authorisation Decisions List

REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation concerning all applications for authorisation on which an opinion has been adopted by the Committee for Risk Assessment and the Committee for Socio-economic Analysis of ECHA on the basis of Article 64 REACH.

Last update: 06/11/2020

Regolamento (CE) n. 1907/2006
...

Articolo 64 Procedura per le decisioni d'autorizzazione 

1. L'Agenzia conferma la data di ricezione della domanda. Il comitato per la valutazione dei rischi ed il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia formulano i rispettivi progetti di parere entro dieci mesi dalla data di ricezione della domanda. 

2. L'Agenzia pubblica sul suo sito web, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 118 e 119 sull'accesso alle informazioni, informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande e per le revisioni delle autorizzazioni, precisando il termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative. 

3. Quando elabora il parere, ciascuno dei comitati di cui al paragrafo 1 verifica in primo luogo se la domanda comprende tutte le informazioni di cui all'articolo 62 che sono pertinenti al proprio mandato. Se necessario, i comitati, dopo essersi consultati reciprocamente, chiedono congiuntamente al richiedente di fornire loro ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell'articolo 62. Il comitato per l'analisi socioeconomica può, se lo ritiene necessario, esigere dal richiedente o chiedere a terzi l'inoltro, entro un determinato arco di tempo, di informazioni supplementari su eventuali sostanze o tecnologie alternative. Ogni comitato tiene inoltre conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.

 4. I progetti di parere comprendono gli elementi seguenti: 

a) comitato per la valutazione dei rischi: una valutazione del rischio per la salute umana e/o per l'ambiente derivante dall'uso o dagli usi della sostanza, comprendente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi come specificato nella domanda, e, se pertinente, una valutazione dei rischi derivanti da eventuali alternative; 
b) comitato per l'analisi socioeconomica: una valutazione dei fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, quando questa è inoltrata a norma dell'articolo 62, nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 

5. L'Agenzia trasmette i progetti di parere al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1. 
Entro un mese dalla ricezione del progetto di parere, il richiedente può comunicare per iscritto che intende presentare osservazioni. Il progetto di parere si considera ricevuto sette giorni dopo il suo invio da parte dell'Agenzia. 

Se il richiedente non intende presentare osservazioni, l'Agenzia trasmette i pareri alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente entro quindici giorni dallo scadere del termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni o entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale il richiedente rende noto che non intende presentare osservazioni. 

Se intende presentare osservazioni, il richiedente trasmette all'Agenzia la propria argomentazione scritta entro due mesi dalla ricezione del progetto di parere. I comitati esaminano le osservazioni e adottano i rispettivi pareri definitivi entro due mesi dalla ricezione dell'argomentazione scritta, tenendo conto, se del caso, di quest'ultima. Entro un ulteriore termine di quindici giorni, l'Agenzia trasmette i pareri, allegandovi l'argomentazione scritta, alla Commissione, agli Stati membri ed al richiedente.

6. L'Agenzia stabilisce, a norma degli articoli 118 e 119, quali parti dei suoi pareri o degli eventuali documenti che vi sono allegati dovrebbero essere pubblicati sul suo sito web. 

7. Nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 1, l'Agenzia evade le domande congiuntamente, a condizione che possano essere rispettati i termini applicabili alla prima domanda.

8. La Commissione elabora un progetto di decisione d'autorizzazione entro tre mesi dalla ricezione dei pareri trasmessi dall'Agenzia. Una decisione definitiva di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

9. Le decisioni della Commissione, in forma sintetica, comprensive del numero dell'autorizzazione e della motivazione della decisione, in particolare ove esistano alternative idonee, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono accessibili al pubblico in una banca dati creata e mantenuta aggiornata dall'Agenzia.

10. Nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto a cinque mesi.
...

Fonte: Commissione Europea

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (REACH Authorisation Decisions List  Last update 06.11.2020.pdf)REACH Authorisation Decisions List | Last update 06.11.2020
 
EN2212 kB356

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Manuale valutazioni dosimetriche e misure ambientali emergenze nucleari e radiologiche
Dic 08, 2023 242

Manuale valutazioni dosimetriche e misure ambientali emergenze nucleari e radiologiche

Manuale per le valutazioni dosimetriche e le misure ambientali emergenze nucleari e radiologiche ID 20905 | 08.12.2023 / In allegato Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ha istituito presso l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), oggi Istituto Superiore per la Protezione… Leggi tutto
Informazione popolazione scenari Piano nazionale gestione delle emergenze radiologiche e nucleari
Dic 08, 2023 256

Informazione popolazione scenari Piano nazionale gestione emergenze radiologiche e nucleari

L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale gestione emergenze radiologiche e nucleari / DPC 2022 ID 20904 | 08.12.2023 / In allegato Documento tecnico DPC 2022 Il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la… Leggi tutto
Dic 07, 2023 274

Decreto 22 novembre 2023 | Suppl. 11.3 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 22 novembre 2023 | Suppl. 11.3 Farmacopea europea 11ª ed. ID 20920 | 07.12.2023 Decreto 22 novembre 2023 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.3 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.286 del 07.12.2023) _____ Art. 1. 1. I testi… Leggi tutto
Dic 07, 2023 318

Raccomandazione 97/618/CE

Raccomandazione 97/618/CE ID 20915 | 07.12.2023 97/618/CE: Raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1997 relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della… Leggi tutto
Dic 07, 2023 311

Regolamento (UE) n. 234/2011

Regolamento (UE) n. 234/2011 ID 20914 | 07.12.2023 Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi… Leggi tutto
Dic 07, 2023 381

Regolamento (UE) 2018/782

Regolamento (UE) 2018/782 ID 20913 | 07.12.2023 Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132/5 del 30.5.2018)… Leggi tutto
Dic 07, 2023 270

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/12

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 ID 20911 | 07.12.2023 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 della Commissione, del 6 gennaio 2017, relativo alla forma e al contenuto delle domande e delle richieste per la determinazione dei limiti massimi di residui in conformità al regolamento (CE) n.… Leggi tutto
Dic 07, 2023 273

Regolamento (CE) n. 470/2009

Regolamento (CE) n. 470/2009 ID 20910 | 07.12.2023 Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga… Leggi tutto
Dic 07, 2023 249

Regolamento (CE) n. 429/2008

Regolamento (CE) n. 429/2008 ID 20908 | 07.12.2023 Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 93518

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 64037

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto