Decreto 19 novembre 2019
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Decreto 19 novembre 2019
Ministero della Salute
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015.
(GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020)
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Art. 1
1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e' disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015.
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L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 emanato in applicazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 novembre 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.
Tale normativa prevede procedure autorizzative riguardo all’acquisto, alla custodia e alla vendita; tali autorizzazioni sono concesse dalle Unità sanitarie locali per gli aspetti di sicurezza sanitaria e dalle Autorità di Polizia per considerazioni più generali di pubblica incolumità.
Agli effetti dell'Art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è considerato "gas tossico":
- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
All'Art. 46, è fatto obbligo al titolare della licenza (Art. 42) e al direttore tecnico (Artt. 40 e 41), sotto la loro “personale e diretta responsabilità":
- “di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo;
- di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l' evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;
- di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;
- di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui”.
Inoltre è fatto obbligo di “curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario”.
In particolare spetta al direttore tecnico:
- “di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza;
- di tenere nota, nel ‘foglio delle operazioni’, delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera precedente”.
Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147
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Art. 35 Revisione delle patenti di abilitazione.
Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici A tal fine i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.
Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.
Il prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.
In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.
Collegati:
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