Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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della Commissione del 26 novembre 2018 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
GU L 300/1 del 27.11.2018
Entrata in vigore: 17.12.2018
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Articolo 1
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il testo del numero d'ordine 7 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. A decorrere dal 17 giugno 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono la sostanza bifenil-2-olo e che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento.
A decorrere dal 17 settembre 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono la sostanza bifenil-2-olo e che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento.
2. A decorrere dal 17 giugno 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti sodium 2-biphenylate, potassium 2-biphenylate o 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol come conservanti.
A decorrere dal 17 settembre 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti sodium 2-biphenylate, potassium 2-biphenylate o 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol come conservanti.
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Collegati:
ID 21448 | 01.03.2024
Regio Decreto 30 settembre 1938 n. 1706
Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico.
(GU n.259 del 14.11.1938)
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Aggiornamen...

Several EU countries have signalled to ECHA and the European Commission that the COVID-19 pandemic has led to an increased number of non-co...

ID 20466 | 26.09.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/2049 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2017/...
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