Slide background
Slide background




Regolamento (CE) 282/2008

ID 3782 | | Visite: 17372 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/3782

Regolamento (CE) n. 282/2008

REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.

(GU L 86  del 28 marzo 2008)

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 282/2008 è abrogato dal Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. (GU L 243/3 del 20.9.2022). Entrata in vigore: 10.10.2022

_______

1. Il presente regolamento è applicabile ai materiali e agli oggetti in materia plastica e le loro parti, che contengono plastiche riciclate, destinati al contatto con gli alimenti conformemente all'articolo 1 della direttiva 2002/72/CE (di seguito «i materiali e gli oggetti di plastica riciclata»).

2. Il presente regolamento non è applicabile ai seguenti materiali e oggetti di plastica riciclati, a condizione che essi siano stati fabbricati a norma delle buone pratiche di fabbricazione, conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006:
a) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica;
b) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati all'interno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito;
c) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE.

3. I materiali e gli oggetti di plastica che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento rimangono soggetti alla direttiva 2002/72/CE.

In relazione al Regolamento (CE) N. 282/2008, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:

D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29

...

Art. 9. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l’autorità competente all’irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell’autorizzazione, a norma dell’articolo 8 del predetto regolamento.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte della metà, si applicano al titolare dell’autorizzazione, a qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, all’operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i quali, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 del predetto regolamento. In tal caso, il trasgressore è altresì soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività fino a quattro mesi; nei casi più gravi, l’autorità competente all’irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell’autorizzazione, a norma dell’articolo 8 del predetto regolamento.

3. Il titolare dell’autorizzazione o qualsiasi altro operatore economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale non effettua la comunicazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

4. Il titolare dell’autorizzazione del processo di riciclo che non effettua la notifi ca prevista dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008, al Ministero della salute e all’Autorità sanitaria territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

5. L’operatore economico che effettua l’autodichiarazione volontaria in violazione di quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 282/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

6. L’operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008, non ottempera alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell’allegato I del predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (CE) n. 282 2008 Consolidato 2015.pdf)Regolamento (CE) n. 282 2008 Consolidato 2015
Materiali di plastica
IT213 kB1091
Scarica questo file (Regolamento (CE) n 282 2008 Materiali di plastica.pdf)Regolamento (CE) n. 282/2008
Materiali di plastica
IT72 kB1452

Tags: Food

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 63

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2021 1378
Dic 17, 2024 60

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 ID 23136 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle… Leggi tutto
Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022 2023
Dic 12, 2024 79

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023 ID 23101 | 12.12.2024 In 2022 and 2023, the Union transmitted 9 414 and 9 277 export notifications, respectively. These related to 113 PIC chemicals for exports to 153 non-EU countries in 2022, and 132 PIC chemicals for… Leggi tutto
Dic 09, 2024 85

Regolamento delegato (UE) 2024/3095

Regolamento delegato (UE) 2024/3095 ID 23077 | 09.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 25, 2024 249

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024 ID 23004 | Last update: 15.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Nov 18, 2024 350

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 88097

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto