Regolamento (CE) 282/2008
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Regolamento (CE) n. 282/2008
REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.
(GU L 86 del 28 marzo 2008)
Il regolamento (CE) n. 282/2008 è abrogato dal Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. (GU L 243/3 del 20.9.2022). Entrata in vigore: 10.10.2022
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1. Il presente regolamento è applicabile ai materiali e agli oggetti in materia plastica e le loro parti, che contengono plastiche riciclate, destinati al contatto con gli alimenti conformemente all'articolo 1 della direttiva 2002/72/CE (di seguito «i materiali e gli oggetti di plastica riciclata»).
2. Il presente regolamento non è applicabile ai seguenti materiali e oggetti di plastica riciclati, a condizione che essi siano stati fabbricati a norma delle buone pratiche di fabbricazione, conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006:
a) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica;
b) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati all'interno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito;
c) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE.
3. I materiali e gli oggetti di plastica che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento rimangono soggetti alla direttiva 2002/72/CE.
In relazione al Regolamento (CE) N. 282/2008, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:
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Art. 9. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l’autorità competente all’irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell’autorizzazione, a norma dell’articolo 8 del predetto regolamento.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte della metà, si applicano al titolare dell’autorizzazione, a qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, all’operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i quali, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 del predetto regolamento. In tal caso, il trasgressore è altresì soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività fino a quattro mesi; nei casi più gravi, l’autorità competente all’irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell’autorizzazione, a norma dell’articolo 8 del predetto regolamento.
3. Il titolare dell’autorizzazione o qualsiasi altro operatore economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale non effettua la comunicazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4. Il titolare dell’autorizzazione del processo di riciclo che non effettua la notifi ca prevista dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008, al Ministero della salute e all’Autorità sanitaria territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
5. L’operatore economico che effettua l’autodichiarazione volontaria in violazione di quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 282/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
6. L’operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008, non ottempera alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell’allegato I del predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000
Collegati
D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29
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