Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2018/622

ID 6021 | | Visite: 2199 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/6021

Decisione di esecuzione (UE) 2018/622

della Commissione del 20 aprile 2018 che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il  regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014  della Commissione stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1).

(2) Il clorofene è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 «igiene veterinaria», quale descritto nell'allegato V del  regolamento (UE) n. 528/2012 .

(3) La Norvegia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 22 dicembre 2016.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 , il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5) Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 3, contenenti clorofene, potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del  regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale tipo di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.

(6) Non è pertanto opportuno approvare il clorofene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3.

...

GUUE L 102/280

Entrata in vigore: 13.05.2018

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2018 622.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2018/622
 
IT362 kB814

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States IAEA Ed  2023
Lug 12, 2024 74

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States Ed. 2023

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States 2023 Edition / IAEA ID 22248 | 12.07.2024 / Attached The 2023 edition of this publication contains integrated reports combining nuclear reactor operating experience data with design characteristics and dashboards. The integrated… Leggi tutto
Radioactive Waste Management   IAEA 2023
Lug 12, 2024 78

Radioactive Waste Management

Radioactive Waste Management / Solutions for a Sustainable Future ID 22247 | 12.07.2024 Proceedings of an International Conference, Held in Vienna, Austria, 1–5 November 2021 The IAEA International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future brought together… Leggi tutto
Relazione annuale 2024 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 04, 2024 104

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 22175 | 04.07.2024 / In allegato Nel documento, ISIN illustra le attività del 2023 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. L’Ispettorato presenta il resoconto annuale sulle attività istituzionali svolte nel 2023,… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 514

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 26, 2024 146

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024 ID 22128 | Last update: 24.06.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Giu 18, 2024 113

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 111317

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 76621

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto