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della Commissione del 20 aprile 2018 che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3
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La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1).
(2) Il clorofene è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 «igiene veterinaria», quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012 .
(3) La Norvegia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 22 dicembre 2016.
(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 , il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(5) Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 3, contenenti clorofene, potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale tipo di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.
(6) Non è pertanto opportuno approvare il clorofene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3.
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GUUE L 102/280
Entrata in vigore: 13.05.2018
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