// Documenti disponibili n: 46.443
// Documenti scaricati n: 36.392.275
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 della Commissione del 24 novembre 2022 che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
C/2022/8395
(GU L 330 del 23.12.2022)
_______
Articolo 1
Il nitrato di argento (n. CE: 231-853-9, n. CAS: 7761-88-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
_______
I tipi di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma sui biocidi, sono definiti nell’allegato V del Regolamento (UE) n. 528/2012:
Tipo di prodotto 7: Preservanti per pellicole
Prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare, adesivi murali, leganti, carta, oggetti d'arte.
Collegati
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative al...

ECHA has evaluated the risk of substances in recycled rubber that is used on artificial sports pitches. Based on the evidence, ECHA has conclud...

EU, 23.01.2020
Questa è la relazione finale (EN) per uno studio su questioni di lavorabilità relative all'attuazione dell'allegato...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024