Stabilimenti a rischio incidente rilevante: Piano Ispezione SGS
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Piano Nazionale delle ispezioni sui sistemi di gestione stabilimenti a rischio incidente rilevanti
La Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno, con la nota prot.n.1834 del 12 febbraio 2016, ha inviato a tutte le Direzioni Regionali le indicazioni circa il Piano Nazionale delle ispezioni sui sistemi di gestione sicurezza negli stabilimenti a rischio incidente rilevante, per il triennio 2016-2018.
II decreto legislativo 26 giugno 2015, n°105, di recepimento della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, ha previsto una diversa articolazione dell'attività di controllo rispetto a quanto era stabilito nel previgente D.Lgs 334/99.
In particolare, per quanto concerne le ispezioni, svolte "al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento", è stata prevista una fase di pianificazione e una fase di programmazione per lo svolgimento delle stesse.
Per quanto riguarda la fase di pianificazione, il D.Lgs 105/2015 ha affidato alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza Ambientale (ISPRA), il compito di redigere un piano nazionale delle ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale, e ai Comitati Tecnici Regionali (CTR), il compito di redigere, sulla base del piano nazionale, un programma annuale delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza, da comunicare al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza a questa Direzione Centrale entro il 28 febbraio di ogni anno.
In tale programma dovrà essere indicata la frequenza delle visite per ogni stabilimento da stabilirsi sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante che tiene conto dei seguenti criteri:
a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
e) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.
Ferma restando la facoltà del CTR di articolare ulteriormente i criteri sopra descritti, nonché di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, così come previsto nel punto 4.2 dell'Allegato H al D.Lgs 105/2015, si trasmette il documento tecnico costituente il Piano nazionale delle ispezioni ex art.27, comma 3, del D.lgs. 105/2015 degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 al quale i Comitati Tecnici Regionali si atterranno per la programmazione annuale.
Il predetto piano, consentirà a ciascun CTR di stabilire, sulla base dell'individuazione del livello di priorità di ogni stabilimento, il numero di ispezioni da programmare nell'anno, derivante dalla somma degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza annuale, più il 50% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza biennale, più il 33% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza triennale; a tale somma dovranno essere aggiunti eventuali altri stabilimenti così come descritto al punto 2.5 del Piano.
Come specificato nel piano, i criteri indicati dovranno essere applicati dai CTR con il necessario grado di flessibilità, soprattutto in relazione al numero complessivo degli stabilimenti presenti nel territorio di competenza ed alla loro ripartizione nei tre livelli di priorità, nonché al numero di ispettori qualificati disponibili per la costituzione delle commissioni ispettive ed alla necessità di riequilibrare i carichi di lavoro nei tre anni di durata del presente piano.
Effettuata la programmazione annuale, il Presidente del CTR, sulla base delle indicazioni degli Enti di appartenenza, designerà i componenti delle commissioni ispettive, che dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti al punto 7 dell'allegato H del DLgs 105/2015 e gli eventuali uditori. Si rammenta che le commissioni dovranno essere composte da tre dirigenti o funzionali tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA; nel caso in cui non sia disponibile presso TARPA personale in possesso dei requisiti sopra indicati, si farà ricorso a personale dell'ISPRA. Per le ispezioni negli stoccaggi sotterranei in terraferma di gas naturale le commissioni dovranno essere composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'ARPA e all'UNMIG.
I nominativi dei componenti dell'INAIL verranno forniti a livello centrale dal competente Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, che sarà interessato direttamente dai singoli CTR. Il componente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco verrà scelto tra i funzionari, in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 dell'Allegato H al D.Lgs 105/2015, presenti in regione. Nei casi in cui tali figure non siano numericamente sufficienti sul territorio di competenza, dovrà essere formulata una specifica richiesta alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica che provvedere al riguardo.
I CTR vorranno adottare altresì tutte le iniziative utili ad assicurare il coordinamento con le competenti strutture delle Regioni al fine di armonizzare il sistema ispettivo, in coerenza a quanto indicato all'art.27 del D.Lgs 105/2015.
Si confida nella puntuale attuazione di quanto indicato, segnalando tempestivamente eventuali criticità, che potranno essere prese in considerazione anche ai fini della revisione del piano di ispezione in argomento.
Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
Direttiva 2012/18/UE - Seveso III