Regolamento delegato (UE) 2024/2867
ID 22907 | | Visite: 84 | Legislazione Chemicals | Permalink: https://www.certifico.com/id/22907 |
Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE
ID 22907 | 11.11.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di produzione biologica dell’Unione europea
GU L 2024/2867 dell'11.11.2024
Entrata in vigore: 1° dicembre 2024
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 33, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) L’allegato V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i modelli del logo di produzione biologica dell’Unione europea che possono essere utilizzati, compreso un modello in bianco e nero. Tuttavia non è esplicitamente autorizzato un modello totalmente invertito in bianco e nero (negativo), con o senza un bordo esterno di delimitazione attorno al logo. L’allegato V del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbe prevedere esplicitamente che anche tale modello sia autorizzato, in quanto risponde a una necessità tecnica.
2) L’allegato V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il colore del logo verde di produzione biologica dell’Unione europea indicando il colore di riferimento nella scala cromatica Pantone e nel modello cromatico CMYK, in cui sono utilizzate quattro lastre d’inchiostro – ciano, magenta, giallo e nero (key black). Il riferimento equivalente nel modello cromatico RGB, in cui sono utilizzati tre colori primari additivi (rosso, verde e blu), dovrebbe essere altresì fornito per il suo uso a fini digitali.
3) L’allegato V del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che si possa tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nello sfondo del medesimo. Per garantire il rispetto delle proporzioni del rapporto altezza/larghezza, dovrebbe essere sempre utilizzato un bordo esterno di delimitazione quando il logo si trova su uno sfondo che ne rende difficile la visibilità.
4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
_______
ALLEGATO
L’allegato V del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
(1) i punti 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti:
«1.2. Il colore di riferimento è il verde 50/0/100/0 nel processo CMYK, il n. 376 nella scala cromatica Pantone e il 169/201/56 nel modello RGB.
1.3. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere anche adoperato in bianco e nero, come indicato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori:
(2) il punto 1.5 è sostituito dal seguente:
«1.5. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa dello sfondo, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio su tale sfondo.
...
Collegati