Decreto 31 marzo 2023
ID 20178 | | Visite: 1402 | Legislazione Chemicals | Permalink: https://www.certifico.com/id/20178 |
Decreto 31 marzo 2023 / Sostanze chimiche pericolose - tariffe di notifica esportazione e di richiesta consenso esplicito
ID 20178 | 14.08.2023
Decreto 31 marzo 2023 - Determinazione delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero della salute per l'espletamento dell'attivita' di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito.
(GU n.188 del 12.08.2023)
...
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, le tariffe per le attività di cui all’art. 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 649/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose da porre a carico degli esportatori di sostanze elencate nella parte 1, 2 o 3 dell’Allegato I del citato regolamento o delle miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
2. Gli importi delle tariffe sono calcolati tenendo conto del costo medio orario e del tempo medio dedicato da ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività e sono riportati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le tariffe per le attività di cui al comma 1 trovano applicazione alle notifiche effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle esportazioni che si riferiscono all’anno 2023 e agli anni successivi.
Art. 2. Versamento delle tariffe
1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono recare l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di attività svolta, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28.
2. Le tariffe di cui all’Allegato 1 sono versate al capo XX del bilancio dello Stato, capitolo 2582, art. 6, mediante bonifico bancario - Codice Iban IT - IT 53W 01000 03245 348 0 20 2582 06, intestato a: Tesoreria centrale.
Nella causale di versamento deve essere indicato il numero RIN della notifica di esportazione e l’anno solare in cui si intende esportare.
Art. 3. Aggiornamento delle tariffe
1. Le tariffe stabilite dal presente decreto vengono aggiornate e rideterminate, nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare con cadenza biennale.
...
Allegato 1
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 1 dell’allegato 1 del Reg. PIC) | euro 45,77 |
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 2 dell’allegato 1 del Reg. PIC) | euro 104,24 |
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 3 dell’allegato 1 del Reg. PIC) | euro 104,24 |
Collegati
Tags: Chemicals Regolamento PIC