Slide background
Slide background




Decreto 31 marzo 2023

ID 20178 | | Visite: 1487 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/20178

Decreto 31 marzo 2023

Decreto 31 marzo 2023 / Sostanze chimiche pericolose - tariffe di notifica esportazione e di richiesta consenso esplicito

ID 20178 | 14.08.2023

Decreto 31 marzo 2023 - Determinazione delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Ministero della salute per l'espletamento dell'attivita' di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito.

(GU n.188 del 12.08.2023)

...

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, le tariffe per le attività di cui all’art. 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 649/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose da porre a carico degli esportatori di sostanze elencate nella parte 1, 2 o 3 dell’Allegato I del citato regolamento o delle miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2. Gli importi delle tariffe sono calcolati tenendo conto del costo medio orario e del tempo medio dedicato da ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività e sono riportati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le tariffe per le attività di cui al comma 1 trovano applicazione alle notifiche effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle esportazioni che si riferiscono all’anno 2023 e agli anni successivi.

Art. 2. Versamento delle tariffe

1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono recare l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di attività svolta, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28.

2. Le tariffe di cui all’Allegato 1 sono versate al capo XX del bilancio dello Stato, capitolo 2582, art. 6, mediante bonifico bancario - Codice Iban IT - IT 53W 01000 03245 348 0 20 2582 06, intestato a: Tesoreria centrale.
Nella causale di versamento deve essere indicato il numero RIN della notifica di esportazione e l’anno solare in cui si intende esportare.

Art. 3. Aggiornamento delle tariffe

1. Le tariffe stabilite dal presente decreto vengono aggiornate e rideterminate, nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare con cadenza biennale.

...

Allegato 1

Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 1 dell’allegato 1 del Reg. PIC) euro 45,77
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 2 dell’allegato 1 del Reg. PIC) euro 104,24
Gestione delle notifiche di esportazione PIC (sostanze parte 3 dell’allegato 1 del Reg. PIC)  euro 104,24

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 31 marzo 2023.pdf)Decreto 31 marzo 2023
 
IT1497 kB213

Tags: Chemicals Regolamento PIC

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Linea Guida Assogastecnici GMP   Gas alimentari 2024
Gen 06, 2025 79

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari 2024 ID 23253 | 06.01.2024 / Assogatecnici Giugno 2024 Il Comitato Gas Alimentari di Assogastecnici ha predisposto la presente Linea Guida per fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE sulle Buone Pratiche di… Leggi tutto
Gen 04, 2025 109

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 131

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Dic 23, 2024 144

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024 ID 23183 | Last update: 20.12.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 163

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 89244

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto