Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195
ID 19856 | 21.06.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195 della Commissione del 20 giugno 2023 che stabilisce norme relative ai dettagli e al formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione sui risultati delle indagini ufficiali relative ai casi di contaminazione con prodotti o sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica
GU L 158/65 del 21.6.2023
Entrata in vigore: 24.06.2023
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Articolo 1 Dettagli e formato delle informazioni sulle indagini ufficiali, sulle migliori prassi e sulle ulteriori misure relative alla contaminazione con prodotti e sostanze non autorizzati
Gli Stati membri utilizzano il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e il formulario di cui all’allegato del presente regolamento per mettere a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i risultati documentati delle indagini ufficiali svolte a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, delle eventuali misure adottate dalle autorità competenti al fine di formulare migliori prassi e delle ulteriori misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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