Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2022/2526

ID 18438 | | Visite: 1770 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/18438

Regolamento delegato UE 2022 2526

Regolamento delegato (UE) 2022/2526 / Proroga deroga stoccaggio rifiuti mercurio al 1° gennaio 2026

ID 18438 | 22.12.2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida

GU L 328/66 del 22.12.2022

Entrata in vigore: 25.12.2022

______

Articolo 1

All’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/852, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2026.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

______

Regolamento (UE) n. 2017/852 - modificato dal Regolamento delegato (UE) 2022/2526

Articolo 13 Stoccaggio dei rifiuti di mercurio

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio.

La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2026.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione.

I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:

a) in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o
b) in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).

Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell'allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell'allegato II di tale direttiva.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2022 2526.pdf)Regolamento delegato (UE) 2022/2526
 
IT357 kB198

Tags: Chemicals Rifiuti Mercurio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Linea Guida Assogastecnici GMP   Gas alimentari 2024
Gen 06, 2025 80

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari 2024 ID 23253 | 06.01.2024 / Assogatecnici Giugno 2024 Il Comitato Gas Alimentari di Assogastecnici ha predisposto la presente Linea Guida per fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE sulle Buone Pratiche di… Leggi tutto
Gen 04, 2025 109

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 134

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Dic 23, 2024 144

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024 ID 23183 | Last update: 20.12.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 163

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 89249

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto