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ID 25720 | 11.03.2026 / In allegato note complete
Pubblicato nella GU L 2026/405 del 2 marzo 2026, il Regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004, in vigore dal 22 marzo 2026 ed in applicazione, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, a decorrere dal 23 settembre 2029.
Il Regolamento sui Detergenti aggiornato amplia la definizione di detersivo per includere nuovi prodotti, come quelli contenenti microrganismi. Introduce inoltre il divieto di sperimentazione animale e requisiti per detergenti e tensioattivi venduti agli utenti finali tramite sistemi di ricarica, riflettendo i nuovi sviluppi del mercato.
Il nuovo regolamento elimina le precedenti sovrapposizioni con le norme di etichettatura CLP e introduce l'etichettatura digitale e un passaporto digitale del prodotto (DPP).
I produttori con sede al di fuori dell'UE possono immettere detergenti e tensioattivi sul mercato dell'UE, a condizione che nominino un rappresentante autorizzato stabilito nell'UE.
I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 conformi regolamento (CE) n. 648/2004 possono continuare a essere resi disponibili senza limiti di tempo.
I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 possono continuare a essere resi disponibili fino al 23 settembre 2030.
Tutti i detergenti e i tensioattivi, indipendentemente dal fatto che siano venduti in confezioni singole o forniti tramite ricarica, devono essere corredati da un'etichetta.
Quando questi prodotti vengono forniti direttamente agli utenti finali tramite stazioni di ricarica, l'operatore economico responsabile è tenuto a fornire sia l'etichetta fisica sia il supporto dati di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera h). Questi devono essere disponibili per ogni confezione ricaricata con detergente o tensioattivo.
I requisiti fondamentali di etichettatura stabiliti dal regolamento del 2004 continuano ad applicarsi. In conformità con l'articolo 17 comma 3, le etichette per detergenti e tensioattivi devono includere le informazioni obbligatorie elencate nella parte A dell'allegato V del nuovo Regolamento (UE) 2026/405.
Ciò riguarda i dettagli essenziali del prodotto e la tracciabilità. Ciò significa che, oltre al nome del prodotto o al nome commerciale, le etichette devono riportare un numero di tipo o di lotto (o un altro identificatore tracciabile) e l'UFI (Identificatore Univoco di Formula), indicato come "UFI:" seguito dal codice. L'etichetta deve inoltre identificare il produttore (e, ove pertinente, l'importatore) fornendone il nome o il nome commerciale registrato o il marchio, un indirizzo postale unico all'interno dell'UE, un indirizzo e-mail e un numero di telefono. Devono essere incluse anche le istruzioni per l'uso e le eventuali precauzioni speciali.
Per i prodotti destinati esclusivamente all'uso professionale in ambito industriale o istituzionale, questa restrizione deve essere esplicitamente indicata sull'etichetta. Le etichette dei tensioattivi devono inoltre confermare che la sostanza è idonea all'uso nei detergenti. Alcuni ingredienti devono inoltre essere elencati sull'etichetta in conformità alle norme di cui alla parte A, punto 1, lettera h), dell'allegato V, insieme agli allergeni delle fragranze elencati nella parte D dell'allegato V del nuovo Regolamento (UE) 2026/405.
Inoltre, le etichette dei detersivi per bucato destinati ai consumatori, dei detersivi per lavastoviglie automatiche destinate ai consumatori e dei detersivi per la pulizia delle superfici destinate ai consumatori devono includere le istruzioni sul dosaggio, come richiesto dalla Parte B dell'Allegato V.
Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, le informazioni sull'etichettatura possono essere fornite su un'etichetta fisica o su un'etichetta digitale, a condizione che sia comunque inclusa un'etichetta fisica.
Un'eccezione si applica alle informazioni di cui alla parte C dell'allegato V, che possono essere fornite solo in formato digitale. Alcuni dettagli, come gli elementi di tracciabilità, ad esempio il numero di tipo, il numero di lotto, il nome del fabbricante e, se applicabile, dell'importatore, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, l'indirizzo postale che indica un unico punto nell'Unione, nonché il nome e la denominazione commerciale del prodotto, devono essere forniti solo sull'etichetta fisica.
Per i detergenti e i tensioattivi venduti a distanza, l'offerta online deve presentare in modo chiaro e visibile le informazioni di etichettatura richieste dall'articolo 17 del nuovo Regolamento (UE) 2026/405, insieme a una versione digitale del supporto dati o all'identificatore univoco del prodotto.
Prescrizioni generali di etichettatura
I detergenti e i tensioattivi messi a disposizione sul mercato in imballaggi singoli o mediante ricarica sono accompagnati da un'etichetta.
L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente o un tensioattivo direttamente all'utilizzatore finale mediante ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica e il supporto dati di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera h), e garantisce che l'etichetta fisica e il supporto dati siano disponibili per tutti gli imballaggi ricaricati con un detergente o tensioattivo.
L'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi contiene le informazioni indicate nell'allegato V, parte A.
____________
ALLEGATO V PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA
Parte A
PRESCRIZIONI GENERALI DI ETICHETTATURA
1. L'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi messi a disposizione sul mercato contiene le informazioni seguenti:
a) un numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che consenta la tracciabilità del prodotto;
b) l'identificativo unico di formula per i detergenti o i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale, preceduto dall'acronimo «UFI» in lettere maiuscole seguito da due punti («UFI:»);
c) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo elettronico del fabbricante e, se del caso, dell'importatore, e il numero di telefono al quale possono essere contattati; l'indirizzo postale indica un unico recapito nell'Unione;
d) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
e) le istruzioni per l'uso e le precauzioni particolari, ove necessario e pertinente;
f) se del caso, l'indicazione che il prodotto è un detergente industriale e istituzionale per uso esclusivamente professionale;
g) per i tensioattivi, l'indicazione che il prodotto è adatto all'uso nei detergenti;
h) il contenuto del detergente o tensioattivo conformemente alle seguenti norme:
i) le categorie percentuali di peso «inferiore al 5 %», «uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %», «uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %», e «30 % ed oltre» sono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti elencati di seguito, qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso:
- fosfati,
- fosfonati,
- tensioattivi anionici,
- tensioattivi cationici,
- tensioattivi anfoteri,
- tensioattivi non ionici,
- sbiancanti a base di ossigeno,
- sbiancanti a base di cloro,
- EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) ed i sali,
- NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali,
- fenoli e fenoli alogenati,
- paradiclorobenzene,
- idrocarburi aromatici,
- idrocarburi alifatici,
- idrocarburi alogenati,
- sapone,
- zeoliti,
- policarbossilati;
ii) le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, sono riportate indipendentemente dalla concentrazione:
- enzimi,
- microrganismi,
- sbiancanti ottici,
- profumi;
iii) tranne quando sono già indicati sull'etichetta del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1272/2008 o all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 528/2012, i conservanti sono elencati, utilizzando se possibile il sistema di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, purché soddisfino una delle condizioni seguenti:
- contribuiscono a qualificare il detergente o tensioattivo come articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012, indipendentemente dalla concentrazione; oppure
- sono indicati sull'etichetta come componenti del detergente o tensioattivo, a meno che la concentrazione del conservante nel detergente o tensioattivo non superi la soglia dello 0,00015 % (p/p);
iv) se aggiunte intenzionalmente in concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti elencate nella parte D del presente allegato sono indicate sull'etichetta utilizzando, se del caso, il sistema di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, ad eccezione delle fragranze allergizzanti che sono già indicate sull'etichetta del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1272/2008;
v) i punti da i) a iv) non si applicano ai detergenti e ai tensioattivi per uso industriale e istituzionale, a condizione che le informazioni equivalenti a quelle previste da tali punti siano fornite nella scheda di dati di sicurezza redatta in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006;
vi) oltre alle informazioni elencate nei punti da i) a iv), a seconda dei casi, l'etichetta dei detergenti contenenti microrganismi riporta le informazioni seguenti:
- un'indicazione o un consiglio di prudenza sul fatto che il prodotto non deve essere utilizzato su superfici a contatto con gli alimenti, a meno che il prodotto non sia stato ritenuto sicuro per tali applicazioni sulla base della valutazione dei rischi di cui al punto 7, dell'allegato II;
- un'indicazione della durata di conservazione del prodotto;
- istruzioni per l'uso o precauzioni particolari, se del caso.
2. Per i detergenti e i tensioattivi trasportati sfusi, le informazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e d), sono riportate sui contenitori per il trasporto nonché su tutti i documenti che li accompagnano.
[...]
Immagine 1 - Prescrizioni generali di etichettatura
[...]
Formati etichetta
I detergenti e i tensioattivi messi a disposizione sul mercato in imballaggi singoli o mediante ricarica sono accompagnati da un'etichetta.
Le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parti A e B, sono fornite:
- su un'etichetta fisica; oppure
- in un'etichetta digitale e riprodotti su un'etichetta fisica.
Immagine - Formati etichette
Prescrizioni per l'etichettatura digitale
Se i detergenti e i tensioattivi riportano un'etichetta digitale, a tale etichetta si applicano le norme seguenti:
- tutte le informazioni riportate nell'etichetta di cui alla parte A dell'allegato V e, se del caso, alla parte B di tale allegato, sono fornite insieme in un unico punto e separate da altre informazioni;
- le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono ricercabili;
- le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell'Unione;
- le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono accessibili tramite il supporto dati di collegamento al passaporto digitale;
- le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;
- l'etichetta digitale è accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser;
- l'etichetta digitale rimane disponibile per un periodo di dieci anni dalla data in cui il detergente o tensioattivo è immesso sul mercato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata, o per un periodo più lungo se richiesto da altre disposizioni del diritto dell'Unione relative alle informazioni che contiene;
- se le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili in più lingue, la scelta della lingua non è subordinata all'ubicazione geografica dalla quale l'utilizzatore finale vi accede.
Gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso a meno che non sia strettamente necessario per fornire online le informazioni sull'etichetta digitale.
Gli operatori economici che mettono un detergente o un tensioattivo a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato forniscono le informazioni presenti nell'etichetta digitale con altri mezzi nei casi seguenti:
- su richiesta orale o scritta dell'utilizzatore finale; oppure
- in caso di temporanea indisponibilità dell'etichetta digitale, anche al momento dell'acquisto.
[...] Segue in allegato
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