Slide background
Slide background




Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche - ISS

ID 1627 | | Visite: 14941 | Documenti Chemicals EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/1627

Banca dati di modelli di Schede di Dati di Sicurezza di sostanze chimiche

Banca Data SDS Istituto Superiore Sanità / Update Dicembre 2022

ID 1627 | Update news 28.12.2022 / Documento completo allegato

Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche. Attenzione (!) Banca dati in aggiornamento al Regolamento (UE) 2020/878, in vigore dal 1° Gennaio 2023

Update 28.12.2022

La Banca dati di modelli di Schede di Dati di Sicurezza è predisposta, gestita, aggiornata e distribuita dal Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC) con il supporto del Servizio di informatica dell’ISS e con finanziamento del Ministero della Salute-Direzione generale della Prevenzione. Questa banca dati fattuale contiene modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze redatti conformemente all’Allegato II del Regolamento 1907/2006 [aggiornato dal Regolamento (UE) 2015/830]. I modelli di SDS non sono legalmente vincolanti e sono destinati alle aziende che devono predisporre SDS per adempiere agli obblighi del Reg. REACH e agli organi preposti ad attività di controllo.

Di conseguenza, il Ministero della Salute propone questa raccolta di SDS di sostanze chimiche con lo scopo di dare indicazioni ed esempi per migliorare e uniformare la qualità delle SDS e fornire anche un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Queste SDS non hanno alcun valore legale ma rappresentano modelli da imitare, utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro a cui spetta l'obbligo di redigere le SDS al fine di adattarle alle proprie esigenze assumendone la piena responsabilità.

Il 16 luglio 2020 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH introducendo modifiche di rilievo sia nella struttura che nei contenuti delle SDS. Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 tuttavia, fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui l’UFI (Identificatore Unico di Formula) debba essere incluso nelle SDS, le SDS conformi al regolamento 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

Le nuove modifiche introdotte dal Reg. 2020/878, pertanto, non sono prese in considerazione nella versione attuale della Banca dati.

Update 02.10.2015

Il Ministero della Salute, con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato Regolamento.

La SDS è richiesta dal Regolamento REACh come indispensabile strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è finalizzata a migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della normativa europea in vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento (CE) n.453/2010 ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACh al fine di adeguarlo ai criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP e alle norme relative alle SDS del GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Le attività di controllo condotte a livello nazionale dalle Autorità competenti hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla normativa. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei REACh enforcement project condotti da ECHA e in particolare dal secondo REF-2, pubblicato nel settembre del 2013, dal quale risulta che nelle n. 1181 aziende ispezionate, il 52 % delle SDS è risultato non conforme rispetto ai requisiti imposti dal Regolamento REACh.

Di conseguenza, il Ministero della Salute ha affidato al Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità il compito di predisporre questa raccolta di modelli di SDS di sostanze con lo scopo di fornire delle Linee guida ed esempi per uniformare le SDS, garantirne la qualità e costituire un punto di riferimento per l'attività di vigilanza.

Queste SDS non sono documenti validi legalmente ma rappresentano modelli da utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro cui spetta l'obbligo di garantire la comunicazione dei pericoli attraverso le SDS, adattandole alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.



Istituto Superiore di Sanità

Vedi Documento

SDS 2021 Tavola di concordanza

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Banca Data SDS Istituto Superiore Sanità Rev. 00 2022.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2022
181 kB 91

Tags: Chemicals Schede Dati Sicurezza SDS Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Mar 20, 2025 515

Regolamento delegato (UE) 2020/1413

Regolamento delegato (UE) 2020/1413 ID 23662 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,… Leggi tutto
IARC Monograph Volume 58
Mar 17, 2025 640

IARC Monographs Volume 58 / 1993

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 58 / IARC 1993 ID 23643 | 17.03.2025 / Attached Beryllium, Cadmium, Mercury, and Exposures in the Glass Manufacturing Industry Evaluates the carcinogenic risk to humans posed by exposure to selected metals and their compounds.… Leggi tutto
Mar 14, 2025 827

Regolamento (UE) 2024/2929

Regolamento (UE) 2024/2929 ID 23634 | 14.03.2025 Regolamento (UE) 2024/2929 della Commissione, del 27 novembre 2024, che rettifica la versione in lingua francese dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di… Leggi tutto
Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 699

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto
Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell alimentazione animale eseguiti 2023
Mar 05, 2025 687

Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale 2023

Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale eseguiti nel 2023 ID 23563 | 05.03.2025 / In allegato Il presente rapporto si propone di rendere pubblici gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nel 2023, ultimo anno di applicazione del Piano Nazionale di controllo… Leggi tutto
Mar 05, 2025 750

Regolamento (CE) n. 1451/2007

Regolamento (CE) n. 1451/2007 Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007 , concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato… Leggi tutto
Mar 05, 2025 755

Regolamento delegato (UE) 2025/452

Regolamento delegato (UE) 2025/452 ID 23560 | 05.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/452 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mar 04, 2025 727

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 04.03.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 04.03.2025 ID 23559 | Last update: 04.03.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 96446

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto